placeholder

Fatturazione elettronica e carburanti per alimentazione di motori

L’art. 1, co. 917, della Legge 205/2017 stabilisce che – fermo restando quando previsto dal precedente co. 916, che dispone l’obbligo di fatturazione elettronica per i documenti emessi del 1° gennaio 2019 – “le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019”.

È stato, tuttavia, previsto che, sino al 31 dicembre 2018, è possibile continuare a documentare l’operazione d’acquisto mediante la scheda carburante: sono, invece, confermate dal 1° luglio 2018 le nuove disposizioni che subordinano al pagamento tracciato la deducibilità – ai fini delle imposte sui redditi, a norma dell’art. 164, co. 1-bis, del TUIR – del costo di acquisto dei carburanti e la detrazione della corrispondente IVA (art. 19-bis, co. 1, lett. d), del D.P.R. 633/1972).

La C.M. 13/E/2018 si è soffermata su alcuni specifici dubbi relativi all’obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti, con particolare riferimento a quelli idonei ad alimentare motori di diversa tipologia.

L’obbligo di documentare con fattura elettronica riguarda tutte le cessioni di benzina e gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione, effettuate tra soggetti passivi d’imposta, con esclusione di quelle poste in essere nei confronti dei contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio (art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98) e dei forfetari (art. 1, co. 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), nonché di quelle eseguite – sino al 31 dicembre 2018 – presso gli impianti stradali di distribuzione.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale modalità di documentazione riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie, come, ad esempio, l’acquisto del singolo distributore da un grossista. È stato, inoltre, chiarito che, per espressa disposizione normativa, individuata dall’art. 1, co. 918, della Legge 205/2017, sono la tipologia di carburante ed il suo utilizzo ad imporre l’obbligo di fatturazione elettronica: conseguentemente, ne sono escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada. Per l’identificazione di questi ultimi, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato, a titolo esemplificativo, agli artt. 53, 54 e 55 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della Strada). Saranno, pertanto, esclusi dai nuovi obblighi, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni.

Per individuare con puntualità le tipologie di benzina e gasolio da riportare nella fattura elettronica, le specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757/2018 definiscono i seguenti codici di riferimento per i prodotti energetici della tabella TA13, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane:

  • “27101245” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98);
  • “27101249” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 98);
  • “27101943” (per vendita di Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%);
  • “27102011” (per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas =< 0,001%).

L’Amministrazione Finanziaria ha altresì sottolineato che qualora, al momento della cessione, non vi sia certezza sull’impiego di una determinata tipologia di carburante rientrante tra quelle sopra richiamate – astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi (ad esempio, il gasolio, che può essere impiegato tanto per il funzionamento del motore di un’imbarcazione o di un aeromobile, quanto per quello di un auto o di un motoveicolo) – le esigenze di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA impongono che la fatturazione sia elettronica.