L’art. 9 del D.Lgs. 192/2024 ha eliminato il co. 3 dell’art. 110 del TUIR, a norma del quale la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni (o di titoli a cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi, oppure di titoli assimilati), non assumeva rilevanza. In altri termini, gli utili e le perdite da stima in cambi non erano riconosciuti fiscalmente sino al momento del loro realizzo, costringendo il contribuente, in sede di valutazione, ad operare una corrispondente variazione in diminuzione o aumento, che si sarebbe, poi, trasformata in una rettifica di segno opposto al momento dell’effettivo realizzo di tali differenza in cambi.
Alla luce della predetta abrogazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, gli utili e le perdite da valutazioni in cambi sono fiscalmente rilevanti nell’esercizio di imputazione contabile a conto economico e, quindi, sulla base di un perfetto allineamento civilistico-tributario, facendo venire meno la necessità di operare variazioni in diminuzione o aumento, e di rilevare la fiscalità differita o anticipata. Rimane, naturalmente, ferma l’osservanza dell’art. 2426, co. 1, n. 8-bis), c.c., in virtù del quale l’eventuale eccedenza di utili da valutazione in cambi, rispetto alla perdite estimativa della medesima natura, deve essere accantonata ad una riserva indisponibile sino al realizzo.
Peraltro, l’art. 13, co. 4, del D.Lgs. 192/2024 ha chiarito che la novità normativa in commento si applica anche alla valutazione dei predetti crediti e debiti in valuta iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, operata ai sensi dell’abrogato co. 3 dell’art. 110 del TUIR, con l’effetto che concorrono alla formazione dell’imponibile del periodo d’imposta successivo.