Il D.M. 1.3.2018, in vigore dal 24.3.2018, ha sostituito ed abrogato le disposizioni del D.M. 9.6.2014, attuative della disciplina opzionale di tassazione del consolidato fiscale nazionale di cui agli artt. 117-128 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917.
L’emanazione di questo provvedimento ministeriale si è resa necessaria a causa delle modifiche apportate, a tale regime, dall’art. 7-quater, co. 27, lett. c), d) ed e), del D.L. 22.10.2016, n. 193: queste norme, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, avevano, infatti, stabilito che l’opzione per l’imposizione IRES di gruppo – al termine del triennio di validità – si intende tacitamente rinnovata per altri tre periodi d’imposta, a meno che non sia espressamente revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.
Il successivo co. 28 aveva, inoltre, rinviato ad un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze l’adeguamento delle disposizioni del D.M. 9.6.2004 di attuazione del consolidato fiscale alla nuova disciplina in materia di revoca e rinnovo dell’opzione.
Ai fini della definizione del requisito del controllo, l’art. 3 del D.M. 1.3.2018 precisa che la percentuale dei diritti di voto prevista dall’art. 120, co. 1, lett. a) del TUIR è quella riferibile alle assemblee di cui agli artt. 2364, 2364-bis e 2479-bis c.c.: per la determinazione della partecipazione agli utili citata dall’art. 120, co. 1, lett. b), del TUIR, la quota di utili delle azioni di cui all’art. 2350, co. 2, primo periodo, c.c., si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime.
L’art. 2, co. 1, del D.M. 1.3.2018 stabilisce, invece, che le società e le stabili organizzazioni di cui all’art. 120 del DPR 917/1986 possono esercitare, in qualità di controllate, l’opzione per la tassazione di gruppo sin dall’esercizio di costituzione, qualora quest’ultima avvenga entro i termini di presentazione della dichiarazione trasmessa nel periodo d’imposta di decorrenza dell’opzione per il consolidato fiscale, e siano rispettate le altre condizioni previste dall’art. 119 del TUIR.
Questa nuova disposizione si applica anche ai soggetti che trasferiscono dall’estero in Italia la residenza a fini fiscali, nonchè a quelli risultanti dalle operazioni di trasformazione ai sensi degli artt. 170, co. 3, e 171, co. 2, del D.P.R. 917/1986.
Nel primo caso, ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D.M. 1.3.2018, tali contribuenti possono esercitare, pure in qualità di controllanti, l’opzione per la tassazione di gruppo sin dall’esercizio nel quale è avvenuto il trasferimento stesso, anche qualora sussista un consolidato nel quale gli stessi avevano designato una loro controllata ai sensi dell’art. 117, co. 2-bis, del TUIR. I soggetti risultanti dalle suddette operazioni di trasformazione posso esercitare, come controllanti, l’opzione per il consolidato IRES, a decorrere dall’esercizio che inizia dalla data in cui ha effetto la trasformazione.
L’opzione per la tassazione di gruppo può essere esercitata dalla società controllata anche a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante (art. 2, co. 3, del D.M. 1.3.2018).
Al ricorrere delle suddette ipotesi, riportati nei precedenti co. 1 e 2, le società effettuano la comunicazione – a norma dell’art. 119, co. 1, lett. d), del TUIR – relativa all’esercizio dell’opzione per il consolidato, a mezzo del modello per le “comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17.12.2015.
L’art. 4 del D.M. 1.3.2018 dispone, invece, che l’opzione per la tassazione di gruppo non può essere esercitata dalla società che si trova in almeno una delle seguenti situazioni: ha optato, in qualità di partecipata, per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR; è assoggettata alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa oppure amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.