I finanziamenti infruttiferi comportano, secondo i principi contabili internazionali, la necessità di procedere all’attualizzazione dei flussi del finanziamento al tasso di interesse di mercato, e di considerare la mancata percezione di tali proventi, da parte del socio finanziatore, alla stregua di un apporto effettuato in favore della partecipata. In altri termini, il socio finanziatore incrementa il costo della partecipazione e rileva gli interessi attivi figurativi, mentre la società finanziata, a propria volta, evidenzia separatamente gli interessi passivi figurativi a tasso di mercato e l’apporto ricevuto da parte del socio finanziatore.
Alla luce delle modifiche normative apportate dal D.Lgs. 139/2015, questo modello di rappresentazione contabile è adottato anche dalle imprese che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile, e i principi contabili nazionali, ed applicano il criterio del costo ammortizzato, così come prospettato dall’OIC 15.
Sotto il profilo fiscale, l’art. 1, co. 1, lett. b), n. 2), del D.M. 3.8.2017 ha introdotto il co. 4-bis dell’art. 5 del D.M. 8.6.2011, stabilendo che – nel caso di operazioni di finanziamento, tra soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo di cui all’art. 2359 c.c. – assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsti dal criterio del costo ammortizzato. L’applicazione di questa disposizione non riguarda soltanto le imprese che redigono in bilancio in base ai principi contabili internazionali, ma anche – in virtù del richiamo operato dall’art. 2, co. 1, lett. b), n. 3), del D.M. 3.8.2017 – le società di capitali, diverse dalle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.), che adottano gli OIC.
Tale novellato contesto normativo ha formato oggetto di uno specifico approfondimento dell’Assonime, contenuto nella Circolare 8/2018, che ha sottolineato come la decisione del Decreto sia stata quella di sterilizzare gli effetti dell’applicazione del criterio del costo ammortizzato (e dell’attualizzazione) e di delineare un regime in base al quale, in caso di finanziamento infruttifero:
- per il socio finanziatore non assume rilevanza fiscale l’apporto figurativo portato ad incremento del costo della partecipazione preesistente, né gli interessi attivi rilevati a conto economico;
- in capo alla partecipata, specularmente, sono irrilevanti sia l’apporto che gli interessi passivi iscritti a conto economico.
Questa scelta potrebbe essere ascrivibile alla volontà di prevenire gli eventuali salti di imposta che sarebbero altrimenti emersi, nell’ipotesi di trattamenti contabili asimmetrici della stessa operazione: si pensi, ad esempio, al caso in cui il socio finanziatore sia una persona fisica o una micro-impresa che, non applicando il costo ammortizzato, non evidenzi interessi attivi corrispondenti agli oneri finanziari rilevati, invece, dalla società partecipata, a prescindere dal fatto che adotti i principi contabili italiani OIC oppure quelli internazionali. Sul punto, la Circolare Assonime 8/2018 ha precisato, in senso critico rispetto a questa soluzione, che si potrebbe osservare che gli effetti di possibile asimmetria fiscale conseguenti ad una diversa impostazione contabile sono stati già presi in considerazione e considerati compatibili con l’ordinamento, in termini generali, da parte del legislatore fiscale. L’art. 3, co. 2, primo periodo, del D.M. 48/2009 stabilisce, infatti, che “nel caso di operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati”. Questa disposizione è applicabile anche alle operazioni intercorse tra micro-imprese e le società diverse da quelle di cui all’art. 2435-ter c.c., in virtù di quanto disposto dall’art. 2, co. 1, lett. a), n. 2), del D.M. 3.8.2017.
In tale sede, è stato, inoltre, evidenziato che, se l’obiettivo fosse stato quello di eliminare le asimmetrie, si sarebbe ben potuto limitare il disconoscimento delle risultanze di bilancio ai soli casi in cui tali asimmetrie si fossero verificate (Circolare Assonime 14/2017).