L’art. 182-ter, co. 1, del R.D. 267/1942 stabilisce che, con il piano concordatario (art. 160 L.fall.), il debitore – esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi dell’art. 182-ter L.fall. – può proporre il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi gestiti dagli enti delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori: è, tuttavia, prevista la condizione già contenuta nel principio generale dettato dall’art. 160, co. 2, del R.D. 267/1942 per la riduzione di qualsiasi debito privilegiato, ovvero che la proposta di falcidia preveda “la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), L.fall.”, riguardanti la nomina dell’attestatore. È, pertanto, stabilita la soppressione del divieto di riduzione del pagamento dei debiti per IVA e ritenute effettuate e non versate: è, però, disposto che, nel caso in cui venga proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe.
L’art. 182-ter, co. 3, L.fall. precisa altresì che, relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, previo parere conforme della competente Direzione Regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei 20 giorni successivi, mediante telegramma, lettera, telefax o posta elettronica certificata (art. 178, co. 4, L.fall.): l’Agente della Riscossione esprime il voto limitatamente agli oneri di riscossione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 112/1999.
Nell’ipotesi di transazione fiscale e contributiva nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, il co. 4 dell’art. 182-ter del R.D. 267/1942, stabilisce che l’attestazione di cui all’art. 182-bis, co. 1, L.fall. “relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili, e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”. L’adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, a cura del Direttore dell’Ufficio.
La medesima disciplina è sostanzialmente riproposta nel “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (artt. 63 e 88 del D.Lgs. 14/2019), in vigore dall’1.9.2021, con l’aggiunta dell’ipotesi del c.d. cram down fiscale, nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 48, co. 5, del D.Lgs. 14/2019): l’applicazione di quest’ultima disposizione dovrebbe, inoltre, essere estesa ai debiti previdenziali e al concordato preventivo, come espressamente previsto dallo Schema di D.Lgs. “Correttivo” approvato il 13.2.2020 dal Consiglio dei Ministri, e successivamente trasmesso alle competenti commissioni parlamentari incaricate del rilascio dei pareri richiesti dalla normativa.