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Acquisto dell’azienda e subentro nei debiti del cedente

Il trasferimento dei debiti relativi all’azienda ceduta non è automatico: l’art. 2560 c.c. richiede, in­fat­ti, un espresso consenso dei creditori del venditore, e stabilisce una responsabilità solidale delle parti, per i debiti anteriori al trasferimento che risultino dai libri contabili obbligatori, anche se tenuti irrego­lar­men­te. Non è, però, esclusa l’ammissibilità di una contraria previsione con­trat­tuale, ovvero di un espresso patto di accollo, in forza del quale l’ac­quirente si obbliga a pagare anche i debiti contratti dall’alienante (o parte di essi) che non risultano dai libri obbligatori: in assenza di una simile pattuizione, quindi, la responsabilità dell’acquirente rimane limi­tata ai debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, ivi compresi i debiti risarcitori derivanti da atti o fatti del cedente che vengono fatti valere dal creditore successivamente alla cessione d’azienda.

L’iscrizione dei debiti pregressi nei libri contabili obbligatori è, per­tan­to, elemento costitutivo della responsabilità dell’eventuale acquirente, che sussiste, come anticipato, anche se tali registri non sono regolar­men­te tenuti: al contrario, qualora manchi la contabilità o l’iscrizione del debito nei libri contabili non obbligatori, l’ac­qui­rente è esonerato da responsabilità, a nulla rilevando che lo stesso fosse a conoscenza dei debiti all’atto di trasferimento.

Nella prassi professionale, talvolta viene inserita una clausola libera­to­ria tesa ad escludere il trasferimento dei debiti, lasciando in capo al ce­dente la definizione dei rapporti pendenti con i fornitori: analoga pat­tui­­zione può avere ad oggetto anche i crediti che rimarrebbero così in capo al cedente. Tuttavia, anche in presenza di una volontà in tal senso delle parti, l’aver escluso in atto il trasferimento dei debiti non fa comun­que venir meno la responsabilità solidale dell’acquirente, quando il debito risulta dai libri con­tabili obbligatori.

Nel caso dei debiti tributari, trova, inoltre, applicazione l’art. 14 del D.Lgs. 472/1997, che prevede la responsabilità solidale del cessionario con il ce­dente per il pagamento delle imposte e sanzioni riferite a violazioni com­messe nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento dell’azienda e nei due precedenti, anche se non contestate o irrogate alla data delle cessio­ne: analoga responsabilità solidale tra cessionario e cedente sussiste in caso di violazioni commesse anche in epoca anteriore, e già contestate nel­l’anno in cui è avvenuto il trasferimento (C.M. 180/E/1998). Tuttavia, sono previste delle limitazioni alla suddetta responsabilità soli­dale, atteso che è riconosciuto al cessionario il beneficio della preventiva escussione del cedente: ciò significa che, nell’ipotesi in cui l’Erario non sia in grado di soddisfarsi sul patrimonio del cedente, potrà rivalersi sul cessionario d’azienda per il pagamento di debiti tributari (anche futuri), pure se questi non siano certi e determinati nell’ammon­tare al momento del trasferimento dell’azienda. In ogni caso, la responsabilità del ces­sio­nario non può eccedere il valore dell’azienda acquisita (o del ramo d’azienda), intendendosi per “valore” quello accertato dall’ufficio, ovve­ro, in mancanza di accertamento, al valore dichiarato dalle parti nell’atto di cessione. La responsabilità solidale è altresì limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’Amministrazione finan­ziaria e degli altri enti preposti all’accertamento dei tributi. La responsabilità solidale tributaria è, in ogni caso, esclusa se la cessione d’azienda è posta in essere nell’ambito di uno strumento di soluzione della crisi d’impresa, non necessariamente una procedura concorsuale, a prescindere dalla circostanza che il cedente sia o meno un soggetto fallibile o assoggettabile alla liquidazione giudiziale (art. 14, co. 5-bis, del D.Lgs. 472/1997).

Si ricorda, infine, che è prevista una disciplina speciale riguardante i rapporti con i lavoratori dipendenti oggetto di trasferimento aziendale (artt. 2112 c.c., 47 della Legge 428/1990 e 4, co. 3, del D.Lgs. 14/2019).