Il trasferimento dei debiti relativi all’azienda ceduta non è automatico: l’art. 2560 c.c. richiede, infatti, un espresso consenso dei creditori del venditore, e stabilisce una responsabilità solidale delle parti, per i debiti anteriori al trasferimento che risultino dai libri contabili obbligatori, anche se tenuti irregolarmente. Non è, però, esclusa l’ammissibilità di una contraria previsione contrattuale, ovvero di un espresso patto di accollo, in forza del quale l’acquirente si obbliga a pagare anche i debiti contratti dall’alienante (o parte di essi) che non risultano dai libri obbligatori: in assenza di una simile pattuizione, quindi, la responsabilità dell’acquirente rimane limitata ai debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, ivi compresi i debiti risarcitori derivanti da atti o fatti del cedente che vengono fatti valere dal creditore successivamente alla cessione d’azienda.
L’iscrizione dei debiti pregressi nei libri contabili obbligatori è, pertanto, elemento costitutivo della responsabilità dell’eventuale acquirente, che sussiste, come anticipato, anche se tali registri non sono regolarmente tenuti: al contrario, qualora manchi la contabilità o l’iscrizione del debito nei libri contabili non obbligatori, l’acquirente è esonerato da responsabilità, a nulla rilevando che lo stesso fosse a conoscenza dei debiti all’atto di trasferimento.
Nella prassi professionale, talvolta viene inserita una clausola liberatoria tesa ad escludere il trasferimento dei debiti, lasciando in capo al cedente la definizione dei rapporti pendenti con i fornitori: analoga pattuizione può avere ad oggetto anche i crediti che rimarrebbero così in capo al cedente. Tuttavia, anche in presenza di una volontà in tal senso delle parti, l’aver escluso in atto il trasferimento dei debiti non fa comunque venir meno la responsabilità solidale dell’acquirente, quando il debito risulta dai libri contabili obbligatori.
Nel caso dei debiti tributari, trova, inoltre, applicazione l’art. 14 del D.Lgs. 472/1997, che prevede la responsabilità solidale del cessionario con il cedente per il pagamento delle imposte e sanzioni riferite a violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento dell’azienda e nei due precedenti, anche se non contestate o irrogate alla data delle cessione: analoga responsabilità solidale tra cessionario e cedente sussiste in caso di violazioni commesse anche in epoca anteriore, e già contestate nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento (C.M. 180/E/1998). Tuttavia, sono previste delle limitazioni alla suddetta responsabilità solidale, atteso che è riconosciuto al cessionario il beneficio della preventiva escussione del cedente: ciò significa che, nell’ipotesi in cui l’Erario non sia in grado di soddisfarsi sul patrimonio del cedente, potrà rivalersi sul cessionario d’azienda per il pagamento di debiti tributari (anche futuri), pure se questi non siano certi e determinati nell’ammontare al momento del trasferimento dell’azienda. In ogni caso, la responsabilità del cessionario non può eccedere il valore dell’azienda acquisita (o del ramo d’azienda), intendendosi per “valore” quello accertato dall’ufficio, ovvero, in mancanza di accertamento, al valore dichiarato dalle parti nell’atto di cessione. La responsabilità solidale è altresì limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti preposti all’accertamento dei tributi. La responsabilità solidale tributaria è, in ogni caso, esclusa se la cessione d’azienda è posta in essere nell’ambito di uno strumento di soluzione della crisi d’impresa, non necessariamente una procedura concorsuale, a prescindere dalla circostanza che il cedente sia o meno un soggetto fallibile o assoggettabile alla liquidazione giudiziale (art. 14, co. 5-bis, del D.Lgs. 472/1997).
Si ricorda, infine, che è prevista una disciplina speciale riguardante i rapporti con i lavoratori dipendenti oggetto di trasferimento aziendale (artt. 2112 c.c., 47 della Legge 428/1990 e 4, co. 3, del D.Lgs. 14/2019).