L’art. 1, co. 916, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica – secondo le modalità recentemente individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757 – per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti oppure identificati nel territorio dello Stato. Il successivo co. 917 ha, tuttavia, anticipato la decorrenza al 1° luglio 2018, limitatamente ad alcune specifiche operazioni:
- le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
I co. 923 e 923 dell’art. 1 della Legge 205/2017 hanno, invece, stabilito regole particolari per la deducibilità del relativo costo d’acquisto e la detraibilità della corrispondente IVA, limitando le stesse all’utilizzo di peculiari mezzi di pagamento identificati direttamente dalla normativa, o rimessi alla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che vi ha, poi, ottemperato con il provvedimento del 4 aprile 2018, n. 73203.
Le suddette tematiche hanno già formato oggetto di diversi chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, formulati con la C.M. 30 aprile 2018, n. 8/E, rinviando, peraltro, ad un prossimo documento di prassi l’approfondimento delle novità riguardanti i contratti di appalto.