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La rilevanza fiscale di carte carburanti e buoni

Nelle motivazioni del Provvedimento 73203/2018, l’Agenzia delle Entrate – con riferimento alle forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore ai fini della deducibilità del costo di acquisto del carburante e della detraibilità della corrispondente IVA – ha evidenziato come le stesse troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione. È il caso, ad esempio, delle carte utilizzate nei c.d. contratti di netting (C.M. 42/E/2012, e C.M. 205/E/1998), o degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione o ricarica della carta sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati. A questo proposito, la C.M. 8/E/2018 ha precisato che l’obbligo di pagamento con tali modalità all’atto della cessione o ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica.

Valgono, anche in questo caso, le regole generali, nonché quelle ricavabili dalla legislazione vigente, in primis il D.P.R. 633/1972. Ad esempio, se una compagnia petrolifera emette buoni carburante – ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti – che consentono al cessionario, soggetto passivo IVA, di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti, l’operazione andrà necessariamente documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione o ricarica. In questo senso, si sono espresse anche le motivazioni del citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 73203/2018.

Diversamente, qualora il buono o la carta carburante attribuisca la possibilità di rifornirsi presso plurimi soggetti – impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, oppure pompe c.d. bianche, ovvero che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione – o consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA in forza dell’art. 2, co. 3, lett. a), del D.P.R. 633/1972 e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica. Sul punto, l’Amministrazione Finanziaria ha pure richiamato, in ordine ad una peculiare tipologia di buoni per l’acquisto di benzina agevolata, la C.M. 30/1974.

Il suddetto orientamento dell’Agenzia delle Entrate è coerente con la  giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – si veda, ad esempio, la sentenza 21 febbraio 2006, causa C-419/02 – e trova ulteriore conferma nella Direttiva 2016/1065, la quale, nel modificare la Direttiva 2006/112/CE, ha espressamente codificato la differenza tra “buono monouso” e “buono multiuso”.

La C.M. 8/E/2018 ha, peraltro, sottolineato che le novità contenute nella Direttiva troveranno espressa applicazione per i soli buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018, a norma del novellato art. 430-bis della Direttiva 2006/112/CE: tale circostanza, unitamente alla considerazione che risalenti documenti di prassi (C.M. 30/1974) consentivano un diverso comportamento per i buoni utilizzabili per l’acquisto di carburante, hanno indotto l’Agenzia delle Entrate ad affermare che i buoni emessi ed utilizzati sino al 31 dicembre 2018 in difformità alle suddette indicazioni – ma in conformità ai pregressi documenti di prassi – non daranno luogo all’applicazione di sanzioni.