L’art. 1, co. 922 e 923, della Legge 205/2017 identifica quali strumenti idonei a consentire la deducibilità del costo di acquisto del carburante e della detraibilità della corrispondente IVA “carte di credito, carte di debito o carte prepagate” emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, co. 6, del D.P.R. 605/1973.
Nell’individuare, quali ulteriori mezzi pagamento da considerarsi idonei, quelli elettronici previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 82/2005 – secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la determinazione 8/2014, punto 5 – l’art. 1, co. 1, lett. b), ultimo periodo, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 73203/2018 ha richiamato, tra gli altri, a mero titolo esemplificativo “carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente”. Sul punto, la C.M. 8/E/2018 ha chiarito che il secondo elenco non è meramente ripetitivo del primo e, dunque, nel rispetto della ratio sottesa all’intervento normativo (ovvero consentire forme di pagamento tracciabile diverse dal contante), dovranno ritenersi pienamente validi – ai fini e per gli effetti dell’art. 1, co. 922 e 923 della Legge 205/2017 – i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse sia da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, co. 6, del D.P.R. 605/1973, che da altri non tenuti a tale adempimento.
In conformità a tale ratio, l’Agenzia delle Entrate ritiene altresì validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili. In tal senso, si pensi, a titolo puramente chiarificatore e non esaustivo:
- al rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro. Qualora il pagamento avvenga con carta di credito, debito o prepagata del dipendente – o altro strumento, individuato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 73203/2018, riconducibile al lavoratore – ed il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla Legge 205/2017 (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità, nel rispetto degli ulteriori criteri previsti dal TUIR,
- ai servizi offerti dai vari operatori di settore (card, applicazioni per smartphone o tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.), che permettono l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l’operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo.
Anche in questa ipotesi, laddove i diversi rapporti (cessionario-operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore-cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite le modalità individuate del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 73203/2018, nessun dubbio potrà esservi sulla riferibilità del versamento al cessionario e, conseguentemente, sulla deducibilità delle spese per l’acquisto effettuato.