La responsabilità tributaria del cessionario, nel caso di alienazione dell’azienda, è disciplinata dall’art. 14 del D.Lgs. 472/1997, che prevede la responsabilità solidale del cessionario con il cedente per il pagamento delle imposte e sanzioni riferite a violazioni commesse dal venditore nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento dell’azienda e nei due precedenti, anche se non contestate o irrogate alla data delle cessione: analoga responsabilità solidale tra cessionario e cedente sussiste in caso di violazioni commesse anche in epoca anteriore, e già contestate nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento (C.M. 180/E/1998). È, tuttavia, riconosciuto al cessionario il beneficio della preventiva escussione del cedente: qualora l’Erario non sia in grado di soddisfarsi sul patrimonio del cedente, potrà rivalersi sul cessionario d’azienda per il pagamento di debiti tributari (anche futuri), pure se questi non siano certi e determinati nell’ammontare al momento del trasferimento dell’azienda. In ogni caso, la responsabilità del cessionario non può eccedere il valore dell’azienda acquisita (o del ramo d’azienda), intendendosi per “valore” quello accertato dall’ufficio, ovvero, in mancanza di accertamento, al valore dichiarato dalle parti nell’atto di cessione.
La responsabilità solidale è altresì limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e degli altri enti preposti all’accertamento dei tributi.
In ogni caso, per consentire al cessionario di avere uno stato dell’arte delle pendenze con l’Erario dell’azienda oggetto del trasferimento, l’art. 14, co. 3, del D.Lgs. 472/1997 prevede la possibilità di richiedere all’Amministrazione Finanziaria, territorialmente competente, il rilascio di un certificato da cui risulti l’esistenza di contestazioni in corso, nonché di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
La certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all’Ufficio competente, mentre quella relativa all’esistenza di contestazione in caso di cessione di azienda deve essere rilasciata entro 40 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all’Ufficio competente.
In ogni caso, sia nell’ipotesi di esito negativo che in quella di mancata risposta alla richiesta entro i suddetti termini, il cessionario è pienamente liberato da qualsiasi responsabilità per i debiti tributari del cedente, purché la cessione dell’azienda non sia stata posta in essere in frode a crediti tributari: in tale eventualità, per effetto di quanto prescritto dall’art. 14, co. 4, del D.Lgs. 472/1997, le limitazioni alla responsabilità non hanno effetto nei confronti del cessionario.
Si segnala, infine, che il suddetto art. 14 del D.Lgs. 472/1997 non è, tuttavia, applicabile quando la cessione avviene nell’ambito di uno dei seguenti strumenti di soluzione della crisi d’impresa (co. 5-bis):
- procedura concorsuale (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e liquidazione coatta amministrativa);
- accordo di ristrutturazione dei debiti;
- piano attestato di risanamento;
- concordato minore e liquidazione controllata del sovraindebitato.
A parere di chi scrive, l’esonero da responsabilità solidale tributaria dovrebbe operare anche qualora il trasferimento avvenga nel contesto di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (artt. 64-bis e ss. del D.Lgs. 14/2019), in quanto ad esso sono espressamente applicabili una serie di disposizioni del concordato preventivo (art. 64-bis, co. 9, del D.Lgs. 14/2019) e presenta caratteristiche che lo collocano tra quest’ultima procedura concorsuale e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, istituti che comportano, appunto, l’esonero dalla responsabilità solidale tributaria.