Il Sistema di Interscambio, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso, come riportato anche nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757/2018.
In caso di mancato superamento dei controlli, viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente, sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sistema di Interscambio: analogamente, la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente. In tali eventualità la fattura elettronica, o le fatture del lotto, di cui al file scartato dal Sistema di Interscambio si considera non emessa: questa circostanza, qualora il cedente o prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al Sistema di Interscambio.
La C.M. 13/E/2018 ha precisato che in tutte le ipotesi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l’operazione sottesa: in questo senso, valgono i principi generali in materia, legati non solo alla tenuta di un’ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per l’emissione e la registrazione dei documenti in esame (artt. 21 e 23 del D.P.R. 633/1972).
L’Agenzia delle Entrate ritiene, pertanto, fermi i chiarimenti già resi con la R.M. 1/E/2013, in ordine all’identificazione univoca del documento, con l’effetto che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal Sistema di Interscambio, vada preferibilmente emessa – ossia nuovamente inviata tramite Sistema di Interscambio, entro 5 giorni dalla notifica di scarto – con la data ed il numero del documento originario. Peraltro, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757/2018, le verifiche di unicità della fattura, effettuate dal Sistema di Interscambio al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura che rechi dati – identificativo cedente e prestatore, anno della data fattura e numero della stessa – coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, solo ove non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento.
Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, impongono alternativamente:
- l’emissione di una fattura con nuovo numero e data, coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite il Sistema di Interscambio, per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata e successivamente stornata con variazione contabile interna, rendendo comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
- l’emissione di una fattura come quella di cui al sub 1), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal Sistema di Interscambio. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S”, volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 prima scartata. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2 gennaio 2019 e n. 50 del 2 marzo 2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal Sistema di Interscambio sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10 gennaio 2019 e la n. 50/R del 9 marzo 2019 annotate nell’apposito sezionale.