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Gruppo IVA, obblighi e diritti

I doveri e le facoltà derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA, con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la costituzione del gruppo IVA (art. 2 co. 1 del DM 6.4.2018): il rappresentante del gruppo adempie tali doveri ed esercita queste facoltà nei termini ordinari (art. 70-septies del DPR 633/1972).

Il diritto all’acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell’IVA, ai sensi dell’art. 8 co. 2 del DPR 633/1972, è esercitato (art. 2 co. 2 del DM 6.4.2018):

  • dal gruppo IVA, anche qualora sia maturato dai singoli partecipanti nell’anno precedente l’ingresso;
  • dai singoli partecipanti a seguito della cessazione del gruppo IVA, in proporzione alle operazioni, a ciascuno di essere riferibili, che ne hanno costituito il presupposto.

Il gruppo IVA, per effetto della propria costituzione, applica le disposizioni relative alla rettifica della detrazione dell’IVA di cui all’art. 19-bis2 del DPR 633/1972, con riferimento alla data in cui i beni e i servizi sono stati acquistati dai partecipanti (art. 2 co. 3 del DM 6.4.2018).

I singoli partecipanti assumono gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA, con riguardo alle operazioni per le quali l’imposta diviene esigibile, o il diritto alla detrazione esercitabile, anteriormente alla data di ingresso nel gruppo IVA, ovvero successivamente alla sua cessazione (art. 2 co. 4 del DM 6.4.2018).

Il credito d’imposta maturato e non utilizzato dal gruppo IVA prima della cessazione è richiesto a rimborso, ai sensi dell’art. 30 del DPR 633/1972, ovvero computato in detrazione dal rappresentante del gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria liquidazione annuale (art. 2 co. 5 del DM 6.4.2018).