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Fallimento e responsabilità degli organi sociali

L’art. 146, co. 1, del RD 267/1942 stabilisce che gli amministratori e i liquidatori della società fallita sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall’art. 49 del RD 267/1942, per effetto del quale:

  • sono obbligati a comunicare ogni cambiamento della propria residenza o del loro domicilio;
  • se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore oppure al comitato dei creditori. In caso di legittimo impedimento, o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzate il legale rappresentante della società fallita per mezzo di mandatario.

Gli amministratori e i liquidatori della società fallita devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede l’audizione del fallito.

L’art. 146, co. 2, del RD 267/1942 dispone che sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, le azioni di responsabilità contro:

  • gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
  • i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall’art. 2476, co. 7, c.c., secondo cui sono solidalmente responsabili con gli amministratori “i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.

Le azioni di responsabilità di cui all’art. 146, co. 2, lett. a), del RD 267/1942, che il curatore è legittimato a promuovere, sono le stesse che – nel momento in cui la società era in bonis – erano nella disponibilità dell’assemblea, dei singoli soci e dei creditori. In conseguenza del fallimento, le azioni di responsabilità di cui agli artt. 2393, 2393-bis e 2394 c.c. convergono tutte in un’unica azione, che, unitariamente, cumula i caratteri sia dell’azione di responsabilità verso la società che quella nei confronti dei creditori sociali (Cass. 29.10.2016, n. 19340; Cass. 4.12.2015, n. 24715; Cass. 20.9.2012, n. 15955; Cass. 29.10.2008, n. 25977). Le azioni devono essere esercitate congiuntamente dal curatore, che non è, invece, legittimato ad esperire l’azione nei confronti dell’unico socio, ai sensi degli artt. 2325 e 2462 c.c., per le obbligazioni contratte quando le azioni o quote di partecipazioni appartenevano ad un unico soggetto, in caso di insolvenza della società, qualora sussista il presupposto degli omessi conferimenti o quello della mancata pubblicità: si tratta, infatti, di una forma di garanzia ex lege, che può essere fatta valere soltanto dai singoli creditori sociali per i crediti sorti dopo la sopraggiunta titolarità delle azioni o quote di partecipazione in capo ad un unico socio.