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I rimborsi nel gruppo IVA

I rimborsi IVA, in presenza dei presupposti stabiliti dall’art. 30 del D.P.R. 633/1972, in capo al gruppo IVA, sono eseguiti – a richiesta del rappresentante – applicando l’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, salvo quanto disciplinato nei co. 2-4 dell’art. 6 del D.M. 6.4.2018. In primo luogo, è precisato che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista dall’art. 38-bis co. 3 del D.P.R. 633/1972, attesta:

  • la sussistenza delle condizioni di cui alle lett. a) e b) di quest’ultima disposizione – consistenza patrimoniale ed immobiliare, eventuali cessioni di azioni o quote di partecipazione – prendendo a riferimento la sommatoria dei valori di ciascun partecipante al gruppo IVA;
  • la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, da parte di tutti i componenti del gruppo IVA.

L’esistenza del presupposto individuato dall’art. 38-bis, co. 4, lett. a), del D.P.R. 633/1972, costituito dall’esercizio dell’attività d’impresa da meno di due anni e da un soggetto diverso dalla start up innovativa (art. 25 del D.L. 179/2012), deve essere verificata in capo a ciascun partecipante al gruppo IVA.

Ai fini del calcolo della differenza, per ogni anno, tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato, superiore ai limiti indicati dall’art. 38-bis, co. 4, lett. b), del D.P.R. 633/1972, rilevano gli avvisi di accertamento o rettifica notificati al gruppo IVA nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso (art. 6, co. 4, del D.M. 6.4.2018).

L’eccedenza IVA, domandata in restituzione in sede di dichiarazione annuale, è cedibile dal rappresentante del gruppo IVA, su delega dei partecipanti, nel rispetto degli artt. 1260 e ss. c.c. (art. 6, co. 5, del D.M. 6.4.2018).