Le sorti dei rapporti di lavoro subordinato pendenti alla data del trasferimento aziendale sono disciplinate dall’art. 2112 c.c., per effetto del quale l’avente causa dell’operazione – cessionario, conferitaria, affittuario, società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria – subentra nei contratti di lavoro stipulati dal dante causa (cedente, conferente, concedente, fusa, incorporata o scissa).
A seguito del trasferimento d’azienda, il lavoratore conserva, pertanto, tutti i diritti maturati presso il precedente datore di lavoro (art. 2112, co. 1, c.c., e Cass. 21565/2014), in quanto il trasferimento d’azienda non costituisce, di per sé, motivo di licenziamento: al contrario, è riconosciuto al lavoratore l’esercizio del diritto di recesso, per giusta causa (art. 2119, co. 1, c.c.), qualora le condizioni di lavoro siano mutate sostanzialmente nel corso dei primi 3 mesi dal trasferimento aziendale (art. 2112, co. 4, c.c.). Al di fuori di questa ipotesi, il rapporto di lavoro prosegue, pertanto, con il beneficiario del trasferimento, senza soluzione di continuità, con l’effetto che:
- deve essere conservata l’anzianità di servizio maturata;
- deve essere mantenuto il diritto al godimento delle ferie complessivamente maturate e ai permessi non ancora usufruiti;
- devono essere corrisposte dall’avente causa, e per intero, le mensilità aggiuntive, incluse quelle maturate alle dipendenze del precedente datore di lavoro;
- il beneficiario del trasferimento aziendale può continuare a beneficiare, per il periodo che residua, di eventuali agevolazioni – come sgravi contributivi ed assunzioni agevolate – ottenute dal concedente relativamente ai lavoratori interessati dal trasferimento aziendale a titolo d’affitto;
- i conguagli fiscali dipendenti dall’assistenza fiscale, così come le trattenute delle rate delle addizionali comunali e regionali dell’IRPEF, proseguono in capo al beneficiario del trasferimento;
- i conguagli fiscali e contributivi di fine anno devono tener conto della retribuzione complessiva percepita dal dipendente, per l’importo maturato sia alle dipendenze del dante causa che a quelle del beneficiario del trasferimento aziendale;
- se l’operazione straordinaria comporta l’estinzione del soggetto trasferente, il beneficiario dovrà presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) anche per il dante causa.