Il soggetto beneficiario del trasferimento d’azienda (affittuario, cessionario, conferitaria, ecc.) è tenuto a rispettare i trattamenti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, vigenti alla data del trasferimento, e sino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi, applicabili all’impresa dell’avente causa: l’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello (art. 2112, co. 3, c.c.).
Il trasferente l’azienda (concedente, cedente, conferente, ecc.) e il beneficiario dell’operazione sono obbligati in solido, senza possibilità di deroga in base ad un accordo delle parti – salvo che ricorrano le ipotesi di cui all’art. 47, co. 5-bis e 5-ter, della Legge 428/1990 – per tutti i crediti (retributivi, previdenziali, assicurativi, ecc.) vantati dal lavoratore al momento del trasferimento, purchè a tale data non sia intervenuta l’estinzione del rapporto, per i cui debiti risponde il solo dante causa (Cass. 2.3.1995, n. 2417, e Trib. Firenze 30.5.2011). Rimane, in ogni caso, applicabile al cessionario o alla conferitaria del complesso aziendale – ma non all’affittuario – la responsabilità solidale di cui all’art. 2560 c.c., per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori del cedente o conferente (Cass. 6.3.2015, n. 4598, e Cass. 29.3.2010, n. 7517).
Nell’ipotesi di responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2112, co. 2, c.c., il lavoratore può, tuttavia, acconsentire – nell’ambito di un procedimento di conciliazione, a norma degli artt. 410 e 411 c.p.c. – alla liberazione del trasferente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Contratto di appalto e profili di responsabilità
Qualora il dante causa stipuli con il beneficiario dell’operazione un contratto di appalto, la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà, ai sensi dell’art. 29, co. 2, del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, secondo cui:
- in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, compresi le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento;
- il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta, ai sensi D.P.R. 29.9.1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.