placeholder

La domanda di concordato preventivo “in bianco”

L’art. 44, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che il debitore può presentare, con la domanda di cui al precedente art. 40 (accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza come il concordato preventivo), la documentazione indicata dall’art. 39, co. 3, riservandosi di presentare la proposta e il piano, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Al fine di accedere a tale beneficio, l’imprenditore in crisi o insolvente deve, pertanto, depositare, unitamente alla domanda (c.d. in bianco):

  • i bilanci degli ultimi 3 esercizi oppure, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione (e deposito) del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e IRAP  degli ultimi tre periodi d’imposta;
  • l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonchè dell’eventuale loro domicilio digitale.

La domanda del debitore, entro il giorno successivo al suo deposito, è comunicata dal Cancelliere al Registro delle Imprese, e l’iscrizione è eseguita entro il giorno seguente: quando la domanda contiene anche la richiesta di misure protettive, il Conservatore ne fa espressa menzione nell’iscrizione. Il ricorso “con riserva”, unitamente ai documenti allegati, è trasmesso al Pubblico Ministero (art. 40, co. 3, CCII).

A seguito della presentazione della domanda “in bianco”, il Tribunale provvede con Decreto, mediante il quale:

  1. fissa un termine, decorrente dall’iscrizione di cui all’art. 45, co. 2, CCII, compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile – su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza – sino ad ulteriori 60 giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano, e la documentazione di cui all’art. 39, co. 1 e 2, del D.Lgs. 14/2019. In alternativa, nel medesimo termine, il debitore può depositare una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’art. 39, co. 1, CCI – non è, quindi, richiesta la relazione quinquennale sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione – oppure del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis CCI), con la documentazione prevista dall’art. 39, co. 1 e 2, CCI;
  2. nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda, ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l’art. 49, co. 3, lett. f), CCI, in merito ai poteri di accesso alle banche dati e alla documentazione di natura fiscale e finanziaria;
  3. stabilisce gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la sorveglianza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo. Con la stessa periodicità, il debitore è tenuto a depositare una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, che il Cancelliere provvede ad iscrivere, entro il giorno successivo, nel Registro delle Imprese;
  4. ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria sino alla scadenza del termine assegnato per il deposito del piano e della proposta di concordato.

I termini di cui ai precedenti punti 1, 3 e 4 non sono soggetti a sospensione feriale.