Il contratto di affitto d’azienda, a differenza di quello di cessione, non è soggetto al regime di responsabilità riguardante i debiti dell’azienda oggetto di trasferimento: l’affitto d’azienda, è, infatti, soggetto ad alcune disposizioni relative alla cessione d’azienda (artt. 2557 e 2558 c.c.), ma non a quelle afferenti i crediti e debiti dell’impresa oggetto di trasferimento temporaneo (artt. 2559 e 2560 c.c.). Peraltro, sussiste un dubbio interpretativo in merito all’operatività, nei confronti dell’affittuario, della responsabilità solidale tributaria di cui all’art. 14 del D.Lgs. 472/1997 (“Cessione d’azienda”), riguardante il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due precedenti, nonché per quelle irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. Il co. 5-ter di tale norma stabilisce, infatti, che “Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento”. Una parte della dottrina (Fondazione Nazionale dei Commercialisti, La responsabilità tributaria del cessionario di azienda e la nozione di “trasferimento di azienda”, 13 maggio 2016, pp. 20 e 21) ritiene che tale contenuto letterale comporti l’applicazione anche al contratto d’affitto d’azienda. A parere di chi scrive, tale tesi – complice l’imprecisa formulazione della norma, che richiama l’ampio concetto di “tutte le ipotesi di trasferimento di azienda” (utilizzato anche dall’art. 2112 c.c.), specificando, poi, che si ritiene compreso il conferimento d’azienda – non è condivisibile. A questo proposito, si osservi che l’art. 14 del D.Lgs. 472/1997, fondato sul beneficio della preventiva escussione del soggetto trasferente e della limitazione della responsabilità del ricevente al valore di quanto ad esso pervenuto, intende tutelare le ragioni di credito dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti del debitore che ha diminuito – rispetto a quando era sorto il debito fiscale – la propria garanzia patrimoniale. Quest’ultimo rischio è certamente configurabile nelle operazioni definitive di trasferimento, come cessione e conferimento d’azienda, ma non nell’affitto, in quanto il concedente è ancora giuridicamente proprietario di tutti i propri beni, sebbene locati.
Si segnala, inoltre, che anche aderendo al predetto orientamento dottrinale, secondo cui l’art. 14 del D.Lgs. 472/1997 è applicabile pure al contratto d’affitto d’azienda, la responsabilità solidale tributaria non esplicherebbe alcun effetto nei confronti dell’affittuario qualora l’atto di locazione fosse posto in essere – ad eccezione del caso di trasferimento in frode ai crediti tributari (co. 4 e 5) – nell’ambito di uno degli strumenti di soluzione della crisi d’impresa individuati dal co. 5-bis della disposizione:
- procedura concorsuale (concordato preventivo, fallimento, liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e liquidazione coatta amministrativa);
- accordo di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 57, 60 e 61 del D.Lgs. 14/2019;
- piano attestato di risanamento (art. 56 del D.Lgs. 14/2019);
- concordato minore e liquidazione controllata dei beni dell’imprenditore minore.
Il successivo ed eventuale atto di cessione d’azienda è, tuttavia, soggetto all’art. 2560 c.c., salvo che ciò avvenga nell’ambito del concordato preventivo (art. 118, co. 8, del D.Lgs. 14/2019), del fallimento (art. 105, co. 2 e 3, del R.D. 267/1942) o della liquidazione giudiziale (art. 214, co. 3, del D.Lgs. 14/2019). Al ricorrere di tale ipotesi, il cessionario non è, quindi, responsabile dei debiti dell’imprenditore in stato di crisi, neppure con riguardo alle passività tributarie, per effetto di quanto previsto dall’art. 14, co. 5-bis, del D.Lgs. 472/1997.
Si segnala, infine, che l’art. 9, co. 1, lett. a), n. 3), della Legge 111/2023 (“Delega Fiscale”), in vigore dal 29 agosto 2023, ha attribuito al Governo il compito di estendere la disapplicazione degli artt. 14 del D.Lgs. 472/1997 e 2560 c.c. a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della Crisi e, quindi, anche ai trasferimenti aziendali effettuati, ad esempio, nell’ambito oppure in esecuzione della composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss. del D.Lgs. 14/2019) e al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis del D.Lgs. 14/2019).