Il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, destinato a sostituire la Legge Fallimentare, contiene alcune norme applicabili in termini particolarmente brevi.
L’art. 389 del D.Lgs. 12.1.2019, n. 14 (c.d. CCI) – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 14.2.2019 – stabilisce che tale Decreto, attuativo della L. 19.10.2017, n. 155, entra in vigore decorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al co. 2.
Quest’ultima disposizione precisa, infatti, che gli artt. 27, co. 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 CCI esplicano i propri effetti già dal 30° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 14/2019. Conseguentemente, sono già efficaci da quasi un anno, ovvero con applicazione dal 16.3.2019, le novità normative riguardanti, tra l’altro, le seguenti tematiche societarie, concorsuali, tributarie e previdenziali:
- Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure disciplinate dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 356 CCI), e relativo funzionamento (art. 357 CCI, ma per l’attuativo Decreto Ministeriale vi è tempo sino al 30.6.2020, ai sensi dell’art. 8, co. 4, del D.L 162/2019);
- certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi, e dei debiti tributari (artt. 363 e 364) CCI;
- assetti organizzativi dell’impresa e assetti organizzativi societari (artt. 375 e 377 CCI);
- responsabilità degli amministratori (art. 378 CCI);
- estensione dei casi di nomina obbligatoria degli organi di controllo della s.r.l., con possibilità di provvedere entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’art. 2364, co. 2, c.c. (art. 379 CCI, così come modificato dall’art. 8, co. 6-sexies, del D.L. 162/2019);
- garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 385-388 CCI).