L’art. 363 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 16.3.2019 (art. 389, co. 2, del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), stabilisce che l’INPS e l’INAIL, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico. Questi enti dovranno, pertanto, definire i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio di tale certificato unico.
Analogamente, il successivo art. 364 del D.Lgs. 14/2019, anch’esso applicabile dal 16.3.2019, dispone che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
L’Agenzia delle Entrate ha adottato, con provvedimento del 27.6.2019, il modello per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria e dell’esistenza di contestazioni, nonchè per le istruzioni agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.