L’art. 9, co. 1, del D.L. 23/2020 stabilisce che i tempi di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza successiva al 23.2.2020 – e non più limitata al 31.12.2021 – sono prorogati di 6 mesi (e, quindi anche i corrispondenti tempi di pagamento dei creditori, con effetti anche sull’azione di risoluzione ex art. 186 L.fall., per inadempimenti che non siano di scarsa importanza).
L’originaria delimitazione della proroga agli adempimenti scadenti entro il 31.12.2021 avrebbe potuto alterare la par condicio creditorum (ad esempio, nel caso di transazione fiscale con originaria previsione di pagamento dell’Erario il 31.12.2021 e dei chirografari il 31.3.2022)
Si tratta di una misura positiva per i debitori, ma con effetti inizialmente negativi sulla liquidità dei creditori, che dovranno opportunamente tenerne conto.
La disposizione non contempla, tuttavia, alcuni aspetti:
- manca l’attribuzione della facoltà a tali imprese di accedere a finanziamenti agevolati a sostegno dell’esecuzione del piano sottostante al concordato o all’accordo omologato;
- non è richiesto un vaglio di merito del Tribunale;
- non è considerato il tempo decorso dall’omologazione;
- nessun riferimento ai piani attestati di risanamento in esecuzione nel medesimo periodo.