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Strumenti di allerta della crisi d’impresa, novità del Decreto “Correttivo”

L’art. 3, co. 3, del D.Lgs. 147/2020 ha integrato il co. 2 dell’art. 14 del D.Lgs. 14/2019, riguardante gli obblighi di segnalazione posti a carico di sindaci e revisori, stabilendo che gli organi di controllo societari – quando effettuano la segnalazione – ne danno notizia, senza indugio, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, e viceversa.

L’art. 3, co. 4, del Decreto “Correttivo” ha riformulato la lett. a) dell’art. 15, co. 2, CCI, con particolare riferimento ai limiti che fanno scattare l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, è disposto che l’allerta deve essere attivata quando l’ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. 78/2010), è superiore ai seguenti importi (art. 15 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 14/2019):

  • euro 100.000, se il volume d’affari risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000;
  • euro 500.000, qualora il fatturato dell’anno precedente non superi euro 10.000.000;
  • euro 1.000.000, nel caso in cui il volume d’affari esposto nella dichiarazione dell’anno precedente ecceda la soglia di euro 10.000.000.

Il Decreto “Correttivo” ha altresì introdotto un termine massimo per riconoscere la tempestività dell’allerta dell’Agenzia delle Entrate, fissato in non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 54-bis co. 1 del D.P.R. 633/1972.