L’art. 9, co. 3, del D.Lgs. 147/2020 ha integrato l’art. 63, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 (CCI, in vigore dall’1.9.2021), precisando che il debitore – nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione delle passività (artt. 57, 60 e 61 CCI) – può proporre, anziché “una transazione fiscale”, quanto già previsto dall’art. 88 CCI per il concordato preventivo: il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.
È stato, inoltre, aumentato da 60 a 90 giorni dal deposito della proposta il termine – rilevante ai fini dell’art. 48, co. 5, CCI – entro il quale deve intervenire l’eventuale adesione dei suddetti creditori.
È stato, invece, ridotto da 90 a 60 giorni dalle scadenze previste il termine che, in caso di mancato pagamento integrale di quanto proposto, comporta la risoluzione di diritto della transazione fiscale e contributiva conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
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