L’art. 18 del D.L. 73/2021, convertito dalla Legge 106/2021, ha introdotto alcune importanti novità in materia di note di variazione IVA (art. 26 del D.P.R. 633/1972) nell’ambito delle procedure concorsuali individuate dalla norma. In particolare, è stabilito che il documento di rettifica in diminuzione:
- può essere emesso dal cedente o prestatore già al momento di apertura della procedura concorsuale, senza dover più attendere l’accertamento giudiziale della “infruttuosità” della stessa per il creditore;
- non deve essere registrato dalla procedura concorsuale che lo riceve.
Tali novità sono, tuttavia, applicabili soltanto con riguardo alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, ovvero successivamente all’entrata in vigore del Decreto “Sostegni-bis”.
È, inoltre, regolato il caso di successivo pagamento per un importo superiore a quanto stimato in sede di emissione della nota di variazione IVA in diminuzione.
Le modifiche normative in commento devono essere accolte con favore, in quanto auspicate ormai da tempo da larga parte della dottrina, ma pongono significativi dubbi interpretativi ed operativi, come quelli relativi ad alcuni specifici profili:
- i soggetti legittimati;
- le procedure concorsuali diverse da quelle indicate dalla norma;
- gli effetti sul termine ultimo di emissione della nota di variazione IVA in diminuzione.
Si segnala, inoltre, che il Decreto “Sostegni-bis” non ha esplicitamente affrontato un tema rilevante, a fronte del quale si riscontra una differente interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 161/E/2001, e risposte ad interpello 54/2018 e 113/2018) rispetto al recente orientamento comunitario (Corte di Giustizia UE cause C-396/16, e C-146/19), condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 18837/2020): la sussistenza o meno dell’autonomo obbligo – in capo al debitore, a seguito dell’omologazione di una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento parziale (c.d. falcidia) di uno o più creditori – di rettificare l’IVA detratta, a prescindere dall’effettivo esercizio, da parte del cedente o prestatore, della facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione.
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