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Affitto d’azienda e deroghe all’art. 2112 c.c.

L’art. 2112 c.c. è derogabile soltanto in alcune specifiche ipotesi delineate da disposizioni speciali, come l’art. 47 della L. 428/1990, che prevede peculiari obblighi di informazione a favore delle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero a quelle aziendali, costituite, nel caso del trasferimento di un’azienda con più di 15 dipendenti. In presenza di tale circostanza, deve essere adottata una particolare procedura preliminare, così articolata (co. 1 e 2):

  • il concedente e l’affittuario devono trasmettere alle predette organizzazioni sindacali una comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima della stipulazione del contratto, con l’indicazione di alcune informazioni essenziali, come la data prevista dell’operazione e i relativi motivi, gli effetti – economici, giuridici e sociali – per i lavoratori e i provvedimenti che si intendono adottare;
  • le organizzazioni sindacali, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, possono richiedere un esame congiunto;
  • il concedente e l’affittuario, entro 7 giorni dalla domanda delle organizzazioni sindacali, devono avviare la consultazione, che si intende estinta nel caso in cui non venga raggiunto un accordo entro 10 giorni dal suo inizio.

Il co. 1-bis, in vigore dal 15.7.2022, precisa, inoltre, che – nei casi di trasferimenti di aziende nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019 (“Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”) – la suddetta comunicazione può essere effettuata anche solo da chi intenda formulare un’offerta di acquisto dell’azienda o una proposta di concordato preventivo concorrente con quella del concedente.

Il perfezionamento dell’accordo sindacale è, peraltro, importante, in quanto può consentire di derogare all’art. 2112 c.c., in parte o completamente. Il co. 4-bis dell’art. 47 della L. 428/1990 stabilisce, infatti, che – qualora sia stato raggiunto, nel corso delle predette consultazioni, un accordo con finalità di salvaguardia dell’occupazione – l’art. 2112 c.c., fermo il trasferimento all’affittuario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dell’accordo stesso, se il trasferimento riguarda aziende per le quali:

  1. vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in continuità indiretta (art. 84, co. 2, del D.Lgs. 14/2019), con trasferimento d’azienda successivo all’apertura del concordato preventivo stesso;
  2. vi sia stata l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti non liquidatori;
  3. sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, a norma del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o mancata cessazione dell’attività.

Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza si è, pertanto, allineato all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il predetto accordo sindacale di cui all’art. 47, co. 4-bis, della L. 428/1990 può contemplare la deroga dell’art. 2112 c.c. relativamente alle condizioni di lavoro – consentendo modifiche, anche peggiorative, dell’assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai lavoratori interessati – ma che, al contrario, non permette di derogare al passaggio automatico dall’impresa del concedente a quella dell’affittuario (Cass. 10414/2020).

Il nuovo co. 5 dell’art. 47 della L. 428/1990, in vigore dal 15.7.2022, si occupa, invece, del trasferimento di aziende soggette a procedure realizzative (liquidazione giudiziale, concordato preventivo liquidatorio e liquidazione coatta amministrativa), stabilendo che:

  • i rapporti di lavoro proseguono con il beneficiario del trasferimento aziendale;
  • nel corso delle consultazioni, è possibile stipulare contratti collettivi, con finalità di salvaguardia dell’occupazione, in deroga all’art. 2112, co. 1, 3 e 4, c.c. (rimane ferma la possibilità di accordi individuali, da sottoscriversi in sede di conciliazione di cui all’art. 2113, ultimo co., c.c.);
  • non si applica l’art. 2112, co. 2, c.c. (responsabilità solidale), con l’effetto che il TFR è immediatamente esigibile nei confronti del soggetto che trasferisce l’azienda (il Fondo di Garanzia interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza interruzione del rapporto alle dipendenze del destinatario del trasferimento aziendale).