L’art. 182-bis, co. 6, del R.D. 267/1942 riconosce al debitore la facoltà di richiedere l’estensione del divieto di esecutive e cautelari, da parte dei creditori, sui beni compresi nel patrimonio del debitore anche al periodo di trattativa con i creditori, ovvero precedente alla formulazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti da presentare in Tribunale. L’esercizio di tale diritto è subordinato al deposito, presso l’autorità giudiziaria competente, di alcuni specifici atti:
- la documentazione di cui all’art. 161, 1 e 2, lett. a), b), c) e d), del R.D. 267/1942;
- la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;
- la dichiarazione del debitore (imprenditore individuale o del legale rappresentante della società), avente valore di autocertificazione ed attestante la pendenza di trattative in corso con i titolari di crediti rappresentanti almeno il 60% delle passività aziendali;
- la comunicazione del professionista indipendente incaricato di verificare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’intesa, in merito alla sussistenza delle condizioni idonee ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo, con i quali non risultano in essere negoziati o che comunque hanno negato la propria disponibilità a trattare.
In pendenza del termine fissato dal Tribunale, il debitore può depositare un ricorso per concordato preventivo, conservando gli effetti prodottisi sino a quel momento (art. 182-bis, u.c., del R.D. 267/1942). Una possibilità analoga è prevista, specularmente, nel caso di deposito della domanda di concordato preventivo “in bianco”: in pendenza del termine assegnato dal Tribunale, per la presentazione del piano, della proposta e della documentazione, il debitore può depositare – in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso – un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 161, co. 6, del R.D. 267/1942).
Si ricorda, infine, che se il debitore ha ottenuto la concessione dei predetti termini (pre-accordo di ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo “in bianco”) entro il 31.12.2021, può rinunciare al procedimento, dichiarando – entro la scadenza del tempo assegnato dal Tribunale – di aver predisposto un piano attestato di risanamento (art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 267/1942), iscritto nel Registro delle Imprese, e depositando la documentazione relativa a tale pubblicazione (art. 9, co. 5-bis, del D.L. 23/2020).
Per un approfondimento sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, e per una prima consulenza gratuita: Servizio Crisi d’impresa