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L’attestatore deve essere iscritto nell’elenco dei Gestori della Crisi

Nel Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, il ruolo di attestatore del piano di soluzione della crisi è svolto dal “professionista indipendente”, incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione, che deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti (art. 2, co. 1, lett. o), del D.Lgs. 14/2019):

  1. essere iscritto all’elenco dei Gestori della Crisi e insolvenza delle imprese (art. 356 del D.Lgs. 14/2019), nonchè nel Registro dei Revisori legali;
  2. non essere nelle condizioni previste dall’art. 2399 c.c., riguardante le cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci;
  3. non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l’indipendenza di giudizio. Il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, nè essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, nè aver posseduto partecipazioni in essa (c.d. indipendenza).