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I presupposti applicativi della disciplina del sovraindebitamento

I debitori di cui all’art. 2, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 14/2019 possono proporre diverse soluzioni alternative della crisi da sovraindebitamento, rappresentate dalla «ristrutturazione dei debiti del consumatore», dal  «concordato minore» e dalla «liquidazione controllata».

La nozione di «sovraindebitamento» è definita dalla suddetta disposizione del Codice della Crisi come lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al D.L. 179/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Il «consumatore» è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile (s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a.), per i debiti estranei a quelli sociali (art. 2, co. 1, lett. e), CCI).

L’imprenditore «minore» è quello che soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti  (art. 2, co. 1, lett. d), CCI):

  • un attivo patrimoniale annuo non superiore ad euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
  • ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
  • debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro 500.000.

I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore eventualmente nominati nelle procedure di sovraindebitamento sono svolti dall’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento. La nomina dell’attestatore è sempre facoltativa.