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Nuovo “cram down” fiscale e previdenziale negli accordi di ristrutturazione dei debiti

L’art. 63, co. 2-bis, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che il tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti previdenziali ed assistenziali, quando:

  • l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento dei quorum di procedibilità per l’omologazione dei cui agli artt. 57, co. 1, e 60, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 (adesione dei creditori almeno pari al 60% del passivo negli accordi di ristrutturazione dei debiti “ordinari”, e 30% nell’ipotesi di quelli “agevolati”);
  • la proposta di soddisfacimento dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti previdenziali ed assistenziali è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente.

L’applicazione del predetto co. 2-bis dell’art. 63 del D.Lgs. 14/2019 – così come dell’ultimo periodo del precedente co. 2, riguardante il termine massimo per l’espressione dell’adesione alla transazione fiscale e previdenziale da parte degli enti destinatari della stessa – è stata, tuttavia, sospesa dall’art. 1-bis, co. 1, del D.L. 69/2023, sino all’entrata in vigore del Decreto Legislativo integrativo o correttivo dell’art. 63 del D.Lgs. 14/2019, coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con i principi della direttiva (UE) 2019/1023.

Fino a tale momento, la tutela dei creditori pubblici non aderenti sarà garantita dalle successive disposizioni del predetto art. 1-bis del D.L. 69/2023. In primo luogo, il co. 2 stabilisce che il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
  2. l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57, co. 1, e 60, co. 1, del D.Lgs. 14/2019;
  3. il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno il 25% dell’importo complessivo dei crediti;
  4. la proposta di soddisfacimento dell’Amministrazione Finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
  5. il soddisfacimento dei crediti dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30% dell’ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.

Se l’ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore al 25% dell’importo totale dei crediti, la suddetta disposizione di cui al co. 2 dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023 può comunque trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lett. a), b) e d) del medesimo co. 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40% dell’ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo (art. 1-bis, co. 3, del D.L. 69/2023).

L’eventuale adesione di cui al co. 2 dell’art. 63 del D.Lgs. 14/2019 deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale e previdenziale (art. 1-bis, co. 5, del D.L. 69/2023).

Le suddette disposizioni dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023 si applicano alle proposte di transazione fiscale e previdenziale depositate, ai sensi dei co. 1 e 2 dell’art. 63 del D.Lgs. 14/2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, e quindi dal 12.8.2023, sino all’entrata in vigore del Decreto Legislativo integrativo o correttivo del predetto art. 63 del D.Lgs. 14/2019.