L’art. 2086, co. 2, c.c. obbliga tutti gli imprenditori collettivi – e, quindi, pure le società – a dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché ad attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Relativamente alla rilevazione tempestiva della crisi, soccorrono gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 14/2019, mentre le criticità in materia di going concern sono riscontrabili sulle base del principio contabile nazionale OIC 11 e del principio di revisione ISA 570. Sul punto, si segnala che l’art. 2, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 14/2019 definisce la “crisi” come ”lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. In altri termini, l’adeguato assetto societario deve essere in grado di determinare costantemente l’indice di sostenibilità dei debiti, c.d. DSCR, a 12 mesi, che presuppone l’adozione di uno dei seguenti strumenti previsionali a 12 mesi:
- budget di tesoreria;
- rendiconto finanziario, fondato sulla differenza tra due stati patrimoniali consecutivi;
- conto economico delle micro e piccole imprese, coerentemente con le semplificazioni previste dall’OIC 9 per le società che redigono il bilancio d’esercizio della micro impresa o in forma abbreviata.
Il successivo art. 3, co. 3, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce, inoltre, che – ai fini della rilevazione tempestiva della crisi – gli adeguati assetti societari (artt. 3, co. 2, del D.Lgs. 14/2019 e 2086, co. 2, c.c.) – analogamente alle misure idonee che deve adottare l’imprenditore individuale (art. 3, co. 1, del D.Lgs. 14/2019) – “devono consentire di:
- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e i segnali di cui al comma 4”.
I segnali di cui al co. 4 dell’art. 3 del D.Lgs. 14/2019 (richiamati dal precedente co. 3, lett. b), sono i seguenti:
- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1.
Quest’ultima disposizione si riferisce ad alcuni inadempimenti fiscali e previdenziali, in larga parte già disciplinati dall’art. 30-sexies del D.L. 152/2021, integrati unicamente dal riferimento all’INAIL. In particolare, l’art. 25-novies, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che l’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:
- per I’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000 (per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’ammontare di euro 5.000);
- per l’INAIL, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
- per l’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. 78/2010, c.d. LIPE) superiore all’importo di euro 5.000, e comunque non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente. La segnalazione è, in ogni caso, inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000;
- per l’Agente della Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, ad euro 100.000, per le società di persone ad euro 200.000 e per le altre società ad euro 500.000.