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La gestione della perdita dell’esercizio 2023

La delibera di destinazione del risultato dell’esercizio 2023, nel caso di perdita, è differenziata a seconda dell’entità della stessa e di altre eventuali perdite pregresse non sospese in base a disposizioni agevolative (art. 6 del D.L. 23/2020), in virtù di quanto intaccano il capitale sociale:

  • non più di un terzo, senza far scendere il capitale sociale sotto i minimi di legge;
  • più di un terzo, ma il capitale sociale continua a rispettare le soglie legali;
  • riduce il capitale sociale sotto le soglie legali.

Ai fini della verifica dell’entità del “terzo”, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8221/2007 e 5740/2004), la perdita – prima di essere rapportata al capitale sociale – deve essere assunta al netto delle riserve e delle altre voci idonee a ridurla o coprirla prima di intaccare il capitale sociale. In tal senso, si veda anche il principio contabile nazionale OIC 30, par. 2.2.1, secondo cui La perdita di oltre un terzo del capitale si verifica quando le perdite accumulate dalla società, risultanti dalle voci VIII e IX della classe A), Patrimonio netto, del passivo dello stato patrimoniale, al netto delle Riserve (voci da II a VII della medesima classe), superano un terzo del Capitale, oppure – più semplicemente – quando l’ammontare complessivo del patrimonio netto è inferiore ai due terzi del capitale sociale”.

Nel caso in cui la perdita 2023 (congiuntamente ad eventuali altre perdite pregresse non sospese in base a disposizioni agevolative), al netto delle altre voci di patrimonio netto diverse dal capitale sociale, non intacchi quest’ultimo in misura superiore ad un terzo, può essere rinviata al futuro senza limiti di tempo, oppure – analogamente alle altre ipotesi – coperta con le riserve disponibili allocate nel patrimonio netto. Qualora si opti per l’utilizzo delle riserve, sarebbe opportuno seguire il seguente ordine:

  • utili di periodo;
  • utili pregressi non distribuiti;
  • riserve facoltative e straordinarie;
  • riserve statutarie;
  • riserva di rivalutazione monetaria;
  • riserva da sovrapprezzo azioni;
  • riserva da versamento dei soci in conto capitale;
  • riserva legale;
  • capitale sociale.

Se, invece, tutte le perdite non sospese (2023 e pregresse), al netto delle riserve di patrimonio netto, intaccano il capitale sociale di oltre un terzo, senza farlo scendere sotto il minimo di legge, devono essere gestite nel rispetto degli artt. 2446 (s.p.a.) e 2482-bis (s.r.l.) c.c., a norma dei quali:

  • gli amministratori o il consiglio di gestione (s.p.a.), e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti;
  • all’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione (s.p.a.) o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (s.r.l.). Se l’atto costitutivo non dispone diversamente (s.r.l.), la relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, affinché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea, gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione;
  • se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza (s.p.a.) che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci, o il consiglio di sorveglianza (s.p.a.) oppure il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (s.r.l.), devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Qualora, invece, la perdita intacchi il patrimonio netto di oltre un terzo facendolo scendere al di sotto il minimo di legge (art. 2327 c.c. per la s.p.a., e art. art. 2463, co. 2, n. 4), c.c. per la s.r.l.), è necessario osservare quanto stabilito dagli artt. 2447 (s.p.a.) e 2482-ter (s.r.l.) c.c., secondo cui gli amministratori – o il consiglio di gestione della s.p.a. e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza – devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società o la messa in liquidazione della stessa.