L’art. 61 del D.Lgs. 14/2019 (“Codice della Crisi” o “CCII”) stabilisce che le disposizioni relative agli accordi di ristrutturazione si applicano, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., al caso in cui gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
A tali fini, devono, tuttavia, essere rispettate alcune condizioni:
- tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti;
- l‘accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell’art. 84 del Codice della Crisi;
- i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
- i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
- il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo.
I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo possono proporre opposizione ai sensi dell’art. 48, co. 4, CCII. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.
In nessun caso, per effetto dell’accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l’accordo possono essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
L’art. 61, co. 5, CCII riconosce, inoltre, la possibilità di ricorrere agli accordi di ristrutturazione dei debiti con soggetti creditizi, quando l’impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo: al ricorrere di tale ipotesi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In questa circostanza, il debitore – con la domanda di cui all’art. 40 del D.Lgs. 14/2019 – può chiedere, anche se l’intesa non prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa (ma la liquidazione), che gli effetti dell’accordo vengano estesi pure ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.