L’art. 375 del D.Lgs. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) ha introdotto il co. 2 dell’art. 2086 c.c., secondo cui l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
La capacità degli adeguati assetti aziendali di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita di continuità aziendale presuppone lo sviluppo di un’efficiente attività di pianificazione e controllo. L’art. 2, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 14/2019 definisce, infatti, la crisi come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi“: assume, pertanto, un ruolo centrale nell’individuazione della c.d. insolvenza prospettica un documento previsionale, come il budget di tesoreria, il rendiconto finanziario o – per le micro e piccole imprese – il conto economico a 12 mesi.
I criteri di accertamento di tale concetto di crisi sono ulteriormente precisati dall’art. 3, co. 3, del D.Lgs. 14/2019, secondo cui – al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi – le misure richieste all’imprenditore individuale (co. 1) e gli adeguati delle società (co. 2) devono consentire, tra l’altro, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi.