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Adeguati assetti e informativa di bilancio

Le ultime novità normative civilistiche in materia di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili degli imprenditori collettivi (artt. 2086, co. 2, e 2475, co. 6, c.c.) sono in vigore dal 16.3.2019, mentre le altre disposizioni codicistiche di riferimento (artt. 2381, co. 5, e 2403 c.c.), relative alle società di capitali, risalgono addirittura al D.Lgs. 6/2003.

La prima applicazione del Codice della Crisi, a partire dal 15.7.2022, ha visto, altresì, l’introduzione dell’art. 3, co. 3 e 4, del D.Lgs. 14/2019, che ha precisato i contenuti minimi degli adeguati assetti delle società – e delle misure idonee dell’imprenditore individuale – e gli obiettivi che devono raggiungere (rilevazione degli squilibri, verifica della sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale per almeno i 12 mesi successivi, accertamento dei debiti scaduti di natura lavorativa, commerciale, finanziaria, fiscale e previdenziale).

Nessuna delle suddette norme civilistiche e concorsuali stabilisce specifici obblighi informativi nella relazione sulla gestione (o nota integrativa) al bilancio d’esercizio.

A questo proposito, si osservi, in primo luogo, che i principali rischi e incertezze gravanti sulla società, idonei a compromettere la continuità aziendale (e costituenti parte integrante dell’assetto organizzativo), devono già essere esposti nella relazione sulla gestione (art. 2428, co. 1, c.c.) o nella nota integrativa (OIC 11, par. 22).

A ciò si aggiunga che gli indicatori, finanziari e non (assetto amministrativo e contabile), devono già essere indicati nella relazione sulla gestione (art.  2428, co. 2, c.c.), mentre non sono previsti in nota integrativa (fermo restando il diritto di inserirli facoltativamente).

Inoltre, l’evoluzione prevedibile della gestione deve già essere riportata nella relazione sulla gestione (art. 2428, co. 3, n. 6), c.c.), mentre in nota integrativa devono essere sviluppate le considerazioni sulla continuità aziendale – che presuppongono l’analisi del presumibile scenario di almeno i 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio (OIC 11, par 22, e ISA Italia 570, par. 13) – e precisati gli effetti dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. In altri termini, i suddetti elementi informativi riguardanti l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili rientrano già, almeno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 32/2007,  nel contenuto minimo obbligatorio della relazione sulla gestione, sebbene la stessa non richieda un’espressa dichiarazione in merito all’osservanza della normativa civilistica e concorsuale in materia di assetti. Riflessioni analoghe, a parere di chi scrive, potrebbero, peraltro, essere sviluppate con riguardo alla nota integrativa dell’impresa che non redige facoltativamente la relazione sulla gestione (artt. 2435-bis, co. 6, e 2435-ter, co. 2, n. 3), c.c.), in virtù dei principi di cui all’art. 2423, co. 3 e 5, primo periodo, del codice civile.

Rimane, naturalmente, fermo che gli amministratori hanno la piena facoltà – ma non l’espresso obbligo – di riportare nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, al bilancio d’esercizio (come, generalmente, già propongono da alcuni anni diversi software di redazione del bilancio), la dichiarazione/informativa sull’osservanza della disciplina civilistica e concorsuale degli adeguati assetti, assumendone le relative responsabilità (assetti effettivamente adeguati e concretamente funzionanti). A quest’ultimo proposito, l’organo di gestione dovrà essere in grado di dimostrare di aver correttamente assolto gli adempimenti informativi e documentali richiesti dall’art. 2381 c.c., anche alla luce degli artt. 2086, co. 2, c.c. e 3 del D.Lgs. 14/2019.

Si segnala, infine, che la dichiarazione in merito all’adeguatezza degli assetti, e sul loro concreto funzionamento, è formulata nella relazione dell’organo di controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale), ove nominato, in osservanza degli artt. 2403 e 2429, co. 2, c.c. (si tratta spesso di società che hanno l’obbligo di predisposizione della relazione sulla gestione, qualora abbiano superato i limiti dimensionali di cui all’art. 2435-bis, co. 1 e 8, c.c.). Il revisore legale dei conti, nella propria relazione al bilancio, oltre ad esprimersi sull’affidabilità del sistema di controllo interno e sulla continuità aziendale, è, invece, chiamato a formulare «un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge» (art. 14, co. 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010), che, come detto, deve riportare numerose informazioni tipiche dell’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.