L’art. 375 del D.Lgs. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) ha introdotto il co. 2 dell’art. 2086 c.c., secondo cui l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Questa disposizione è in vigore dal 16.3.2019, ai sensi dell’art. 389 co. 2 del D.Lgs. 14/2019.
Gli obblighi degli adeguati assetti aziendali, posti dall’art. 2086, co. 2, c.c., riguardano tutte le società, a prescindere dal fatto che siano di capitali o persone, e dalle relative caratteristiche dimensionali. Tale norma non interessa, al contrario, l’imprenditore individuale, la cui disciplina – recata dall’art. 3, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.7.2022 – impone il dovere, in capo a costui, di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. Peraltro, le due discipline sono accomunate dall’applicazione dei successivi co. 3 e 4, anch’essi in vigore dal 15.7.2022, che forniscono precise indicazioni operative ai fini della rilevazione tempestiva della crisi:
- verifica degli squilibri patrimoniali, finanziari e reddituali;
- riscontro della sostenibilità dei debiti e delle prospettive di continuità aziendale almeno per i successivi 12 mesi;
- identificazione dei segnali di allarme previsti per i debiti scaduti verso dipendenti, fornitori, banche, intermediari finanziari e creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Agente della Riscossione).