I rapporti di lavoro pendenti alla data dell’affitto d’azienda sono soggetti all’art. 2112 c.c., per effetto del quale nei contratti stipulati dal concedente subentra l’affittuario: quest’ultimo è tenuto a rispettare i trattamenti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti alla data del trasferimento, e sino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi, applicabili – nel medesimo settore – all’affittuario. La predetta disposizione non è applicabile soltanto all’affitto, ma ad ogni trasferimento d’azienda, ovvero qualsiasi operazione che – in seguito a cessione contrattuale o fusione – comporti il mutamento della titolarità in un’attività economica organizzata, preesistente al trasferimento, che conserva la propria identità.
Il dipendente conserva i diritti maturati presso il concedente, in quanto il trasferimento d’azienda non costituisce, di per sé, motivo di licenziamento: al contrario, è riconosciuto al lavoratore l’esercizio del diritto di recesso, per giusta causa, qualora le condizioni di lavoro siano mutate sostanzialmente nel corso dei primi 3 mesi d’affitto d’azienda (art. 2219, co. 1, c.c.).
Il concedente e l’affittuario sono obbligati in solido, senza possibilità di deroga in base ad un accordo delle parti, per tutti i crediti (retributivi, previdenziali, assicurativi, ecc.) vantati dal lavoratore al momento del trasferimento, purchè a tale data non sia intervenuta l’estinzione del rapporto, per i cui debiti risponde il solo concedente (Trib. Firenze 30.5.2011). Nel caso di responsabilità solidale, il lavoratore può, tuttavia, acconsentire – nell’ambito di un procedimento di conciliazione, a norma degli artt. 410 e 411 c.p.c. – alla liberazione del concedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il temporaneo trasferimento di un complesso aziendale, comprendente oltre 15 dipendenti, richiede il preventivo assolvimento della procedura individuata dall’art. 47 della Legge 428/1990. In primo luogo, deve essere inviata una comunicazione scritta alle organizzazioni sindacali, almeno 25 giorni prima dell’atto, con l’indicazione di alcune informazioni essenziali: la data prevista dell’operazione ed i relativi motivi, gli effetti economici giuridici e sociali per i lavoratori, nonchè i provvedimenti che si propongono di adottare.
Entro 7 giorni dal ricevimento della predetta missiva, le organizzazioni sindacali possono richiedere un esame congiunto: a seguito di tale istanza, entro 7 giorni dalla stessa deve essere avviata la consultazione, che si intende estinta nel caso in cui non venga raggiunto un accordo entro 10 giorni dal suo inizio.
La successiva stipulazione del contratto d’affitto d’azienda impone a carico del concedente alcuni incombenti, tra i quali una comunicazione ai dipendenti, con la precisazione del mantenimento, presso l’affittuario, dei diritti acquisiti: è, inoltre, tenuto a trasferire a quest’ultimo i dati contabili relativi ai lavoratori subordinati compresi nel complesso aziendale affittato, per l’assunzione dei corrispondenti adempimenti (prestazioni di assistenza tributaria, conguaglio complessivo fiscale di fine anno, predisposizione delle certificazioni uniche, redazione ed invio del modello 770).
Analogamente, l’affittuario deve informare i dipendenti, il giorno stesso della decorrenza dell’atto, del sopravvenuto trasferimento temporaneo dell’azienda, specificando i dati del nuovo rapporto di lavoro.
Si ricorda, infine, che nei contesti di crisi aziendali (composizione negoziata e strumenti di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza), trova applicazione l’art. 4, co. 3, del D.Lgs. 14/2019, oltre ai co. 1-bis, 4-bis e 5 dell’art. 47 della Legge 428/1990.