L’art. 6 del D.L. 87/2018, così come modificato dalla Legge 96/2018, prevede dei vincoli a tutela dell’occupazione per le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che beneficiano di aiuti di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale. In particolare, è stabilita la decadenza totale dal beneficio nel caso di riduzione – al di fuori delle ipotesi riconducibili a giustificato motivo oggettivo – in misura superiore al 50% dei livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento.
Qualora la riduzione di tali livelli ecceda il 10%, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.
La suddetta irrilevanza dei decrementi dovuti a giustificati motivi oggettivi, all’interno dei quali la giurisprudenza fa rientrare i licenziamenti effettuati per migliorare l’efficienza o aumentare la redditività, potrebbe consentire al datore di lavoro di continuare a beneficiare di aiuti di Stato anche a fronte di una riduzione del personale diretta ad aumentare il profitto.
Per le restituzioni dei benefici, si applicano i co. 3 e 5 dell’art. 5 del D.L. 87/2018, secondo cui:
- i tempi e le modalità per il controllo dei vincoli, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti, diretti a disciplinare i bandi ed i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza;
- l’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un interesse calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, incrementato di cinque punti percentuali;
- trova applicazione l’art. 9, co. 5, del D.Lgs. 123/1998, per effetto del quale è riconosciuto il privilegio dello Stato sui crediti derivanti dalla restituzione dei benefici, e sono contemplate le modalità di recupero tramite iscrizione a ruolo.
Le predette disposizioni dell’art. 6 del D.L. 87/2018 esplicano i propri effetti esclusivamente nei confronti dei benefici concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché degli investimenti avviati, successivamente al 14 luglio 2018.