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Albo dei Gestori della Crisi, novità del Decreto “Correttivo”

L’art. 37 del D.Lgs. 147/2020 ha sostituito il co. 2 dell’art. 356 del D.Lgs. 14/2019 (in vigore dal 20.11.2020), stabilendo che la durata dei corsi di cui all’art. 4, co. 5, lett. b), del D.M. 202/2014 – rilevante ai fini dell’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi – è di 40 ore, limitatamente ai professionisti iscritti agli ordini dei dottori commercialisti, degli avvocati e degli esperti contabili.

È stata, inoltre, riconosciuta di diritto la prima iscrizione ai professionisti che risultano nominati in almeno due procedure (anziché quattro), nei quattro anni precedenti, come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.