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Approvazione del bilancio e termine di versamento delle imposte

La data di effettiva approvazione del bilancio d’esercizio non rileva ai fini dell’individuazione del termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi e del modello IRAP (art. 2, co. 2, del D.P.R. 322/1998), essendo fissato, a decorrere dal 2.5.2024, nell’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

La data di approvazione del bilancio d’esercizio deve, tuttavia, essere considerata per accertare entro quando deve essere effettuato il versamento del saldo relativo al periodo d’imposta precedente, nonché del primo acconto relativo all’esercizio in corso (dovuto soltanto se di importo superiore ad euro 103). L’art. 17, co. 1, del D.P.R. 435/2001, stabilisce, infatti, che i soggetti Ires sono tenuti al corrispondente pagamento non oltre l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta – 30.6.2024,  relativamente all’esercizio 2023, per le società di capitali che hanno il periodo amministrativo coincidente con l’anno solare – se il bilancio d’esercizio è approvato entro il termine di 120 giorni dalla conclusione dell’esercizio (art. 2364 c.c.). A questo proposito, si ricorda che tale ipotesi ricorre anche nel caso della società statutariamente obbligata all’approvazione del bilancio entro i 120 giorni, che provvede in seconda convocazione oltre tale termine (ad esempio, il 13.5.2024), qualora la prima convocazione sia stata fissata entro questa scadenza di legge, si supponga il 29.4.2024 (C.M. 54/E/2002).

Diversamente, se la società si è avvalsa del differimento dei termini per l’approvazione del bilancio, sino a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in presenza dei relativi presupposti statutari e di legge (art. 2364, co. 2, c.c.), il saldo Ires ed Irap, così come il primo acconto, devono essere versati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio d’esercizio. Sul punto, si rammenta che tale differimento dei termini è possibile se, oltre ad essere previsto dallo statuto, è motivato da ragioni legate all’oggetto o alla struttura della società, oppure questa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Conseguentemente, l’impresa che ha chiuso l’esercizio al 31.12.2023 ed approva il bilancio entro il 28.6.2024, è tenuta al versamento del saldo 2021 dell’Ires e dell’Irap – e del primo acconto 2024 – entro il 31.7.2024. Il medesimo termine è previsto nel caso di mancata approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Rimane, in ogni caso, ferma la possibilità di differire di 30 giorni il termine di versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024, versando – contestualmente alle imposte, con facoltà di rateizzazione, soggetta all’applicazione degli interessi – la maggiorazione forfetaria dello 0,40% da corrispondersi utilizzando il medesimo codice del tributo di riferimento: nel caso in cui tale importo venga versato soltanto parzialmente, non è configurabile un pagamento tardivo rispetto alla scadenza originaria (ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta), bensì un mero versamento insufficiente rispetto al termine differito. La differenza tra l’ammontare complessivamente dovuto in tale termine differito (imposta e maggiorazione) e quanto effettivamente versato è soggetto alla sanzione ordinaria del 30%, ferma restando l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso (C.M. 27/E/2013, par. 1) di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.