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Carburanti, fatturazione e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La C.M. 8/E/2018 ha esaminato alcune specifiche tematiche operative riguardanti le novità, introdotte dalla Legge 205/2017, riguardanti la fatturazione, a partire dal 1° gennaio 2018, delle cessioni di carburanti:

  • il contenuto della fattura;
  • la fattura differita;
  • la fattura relativa a cessioni da documentare con diversa modalità;
  • la registrazione e conservazione della fattura.

Contenuto della fattura

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757/2018 ha precisato che la fattura elettronica deve contenere obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, ovvero – nel caso di fattura semplificata – quelle prescritte dal successivo art. 21-bis del Decreto IVA, nonché quelle indicate nelle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del suddetto atto dell’Amministrazione Finanziaria. Queste disposizioni, con riferimento specifico ai carburanti, non richiamano la targa oppure altri estremi identificativi del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”, per la quale è prevista l’abrogazione dal 1° luglio 2018, in virtù dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti. Tale circostanza ha, pertanto, indotto l’Agenzia delle Entrate a precisare, nella C.M. 8/E/2018, che tali elementi (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche. Fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa e la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità. In tal senso, le motivazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757/2017 hanno chiarito che l’indicazione della targa può essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.

L’Amministrazione Finanziaria ha, inoltre, osservato che, nel caso in cui si effettuino – contestualmente o in momenti diversi – più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica imporranno tale forma all’intero documento. Ad esempio, laddove un soggetto passivo si rifornisca di benzina per il proprio veicolo aziendale presso un determinato impianto stradale di distribuzione e contestualmente vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni o servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.

Fattura differita

L’art. 21, co. 4, lett. a), del D.P.R. 633/1972 consente l’emissione di una sola fattura per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o di altro tipo idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996, laddove effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, e purché recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime. Conseguentemente, nell’ambito delle “cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, contenente gli elementi previsti dall’art. 1, co. 3, del D.P.R. 472/1996 – la data, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti – sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, la C.M. 8/E/2018 ha sottolineato che potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, ove contenenti le informazioni necessarie, coerentemente con quanto già precisato dalla C.M. 205/E/1998, par. 2.

Fattura relativa a cessioni da documentare con diversa finalità

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la formulazione dell’art. 1, co. 917, della Legge 205/2017 si limita ad anticipare al 1° luglio 2018 l’applicazione delle regole generali della fatturazione elettronica, senza dettarne di nuovo e diverse, con la conseguenza che le stesse esplicano i relativi effetti con i propri limiti. Ne discende, pertanto, che gli esoneri previsti dall’art. 1, co. 909, della Legge 205/2017 per i soggetti passivi che rientrano nel regime fiscale di vantaggio (c.d. contribuenti minimi di cui all’art. 27, co. 1, del D.L. 98/2011) o in quello forfettario disciplinato dall’art. 1, co. 54-89, della Legge 190/2014 rimangono pienamente efficaci, come peraltro confermato dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea 593/2018.

Registrazione e conservazione della fattura

La C.M. 8/E/2018 ha pure chiarito che il rispetto delle ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione, che non risultino espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, troverà applicazione anche con riguardo alla registrazione dei documenti. Ad esempio, in virtù dell’art. 6, co. 1, del D.P.R. 695/1996, per le fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui afferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e quello dell’IVA, distinti secondo l’aliquota applicata.

Nelle motivazioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757/2018, è, inoltre, comunicata la messa a disposizione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, entro il 1° luglio 2018, di una serie di servizi per agevolare e rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche. Con particolare riferimento alla conservazione, viene specificamente segnalato che – per chi aderirà ad apposito accordo di servizio, mediante modalità online – tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall’operatore attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014, secondo i termini e le condizioni riportati nell’accordo di servizio, utilizzando la funzionalità resa gratuitamente disponibile dall’Agenzia delle Entrate, in conformità alle disposizioni del D.P.C.M. 3 dicembre 2013.