L’art. 1, co. 917, della Legge 205/2017 stabilisce che – fermo restando quando previsto dal precedente co. 916, che dispone l’obbligo di fatturazione elettronica per i documenti emessi del 1° gennaio 2019 – “le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”. Tali operazioni, dal 1° luglio 2018, dovranno, pertanto, essere necessariamente documentate con l’emissione di fattura elettronica.
La C.M. 8/E/2018 ritiene che le cessioni richiamate dal citato co. 917 vadano riferite alla benzina e al gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione: tale conclusione è coerente con l’art. 2 del D.M. 13 febbraio 2018, emanato in attuazione delle novità in tema di depositi fiscali, secondo cui le disposizioni di cui all’art. 1, co. 937-941, della Legge 205/2017, “si applicano alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione”. Sul punto, l’Amministrazione Finanziaria ha altresì osservato che i fenomeni di frode IVA in questo settore hanno ad oggetto prevalentemente i carburanti per autotrazione, dal momento della loro immissione in consumo dai depositi fiscali e nei successivi trasferimenti nei confronti dei soggetti che intervengono nella catena distributiva. Conseguentemente, l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari ed utensili da giardinaggio.
In relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019.
Per consentire, tuttavia, la deduzione della spesa, nonché la detraibilità dell’IVA ad essa afferente, questa spesa dovrà essere documentata con le modalità finora in uso, potendo fare ricorso alle regole contenute nel D.P.R. 444/1997, seppur abrogato, con effetto dal 1° luglio 2018, dall’art. 1, co. 926, della Legge 205/2017, al pari delle altre norme riferibili alla scheda carburante: la C.M. 8/E/2018 riconosce, tuttavia, la facoltà di ricorrere alla documentazione mediante la fattura elettronica.
Al ricorrere dei suddetti presupposti, l’emissione della fattura – nel solo ambito dei rapporti tra soggetti passivi d’imposta che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione – dovrà essere effettuata in forma elettronica secondo le prescrizioni dell’art. 1, co. 909 e ss., della Legge 205/2017, ossia tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche secondo quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzie delle Entrate 89757/2018.
Le regole tecniche definite da tale atto dell’Amministrazione Finanziaria assumono, pertanto, validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione: nel file delle fatture elettroniche, i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, sono compilati inserendo, rispettivamente, la dicitura “CARB” e uno dei valori indicativi dei tipi di carburante riportati nell’Allegato A del suddetto atto dell’Amministrazione Finanziaria. Qualora sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.
Rimangono, peraltro, ferme le ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione, qualora non siano espressamente derogate oppure incompatibili con le nuove norme.