L’art. 11-bis del D.L. 87/2018, introdotto in sede di conversione in Legge, ha confermato il rinvio dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso impianti stradali di distribuzione. In particolare, l’art. 1, co. 2, della Legge 96/2018 ha abrogato il D.L. 28 giugno 2018, n. 79, con il quale era stato disposto il predetto differimento dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione: ciò in quanto le medesime disposizioni sono confluite, appunto, nell’art. 11-bis del D.L. 87/2018 convertito in Legge – che ha modificato i co. 917, lett. a), 927 dell’art. 1 della Legge 2015/2017 – confermando il rinvio dell’obbligo al 1° gennaio 2019.
Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati a seguito del D.L. 79/2018, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto abrogato.
Il rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda la generalità delle cessioni di carburante: rimane, infatti, fermo, con decorrenza dal 1° luglio 2018, l’obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori diverse da quelle effettuate presso impianti di distribuzione stradale.
Si ricorda, inoltre, che – sempre a partire dal 1° luglio 2018 – per gli acquisti di carburanti, compresi quelli effettuati presso impianti di distribuzione stradale, è previsto l’obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del relativo costo (art. 1, co. 922 e 923, della Legge 205/2017).