L’art. 31, co. 1, del D.L. 78/2010 stabilisce il divieto di compensazione orizzontale (art. 17 del D.Lgs. 241/1997) dei crediti erariali in presenza di debiti superiori ad euro 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto. Sono, tuttavia, riscontrabili delle eccezioni con riferimento ai contribuenti in stato di crisi o insolvenza, desumibili dall’orientamento dell’Agenzia delle Entrate.
Relativamente ai crediti fiscali maturati nel corso del fallimento, la C.M. 13/E/2011 – coerentemente con l’art. 56 del R.D. 267/1942 e la R.M. 279/E/2002 – precisò che la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all’apertura della procedura concorsuale, non costituisce una causa ostativa alla compensazione tra attività e passività erariali formatisi, invece, nel corso della procedura (Cass. 27518/2008 e Cass. 10349/2003).
Il medesimo principio è ritenuto applicabile anche al concordato preventivo, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 536/2020, secondo cui la compensazione del credito fiscale maturato dall’impresa in crisi dopo il deposito della domanda di concordato con passività tributarie e contributive maturate anch’esse successivamente non è inibita dalla sussistenza, prima della presentazione di tale ricorso, di debiti fiscali e relativi accessori iscritti a ruolo per un importo superiore ad euro 1.500.
Questa conclusione trae origine, in primo luogo, dalla considerazione che – per effetto del rinvio operato dall’art. 169, co. 1, del RD 267/42, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, al precedente art. 56, co. 1, L.fall. – trova applicazione la normativa fallimentare in materia di compensazioni di crediti e debiti. L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, richiamato la posizione della giurisprudenza di legittimità (Cass. 6478/2014 e Cass. 13467/2020).
La risposta ad interpello 536/2020 ha, pertanto, confermato quanto già sostenuto dalla Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna dell’Agenzia delle Entrate, in risposta alle richieste di consulenza giuridica 909-5/2017 e 909-9/2019.
L’art. 31 del D.L. 78/2010 rimane, naturalmente, applicabile ai debiti maturati successivamente alla presentazione della domanda di concordato e non onorati, con conseguente iscrizione a ruolo.
I principi sopra delineati devono ritenersi validi rispetto a qualsiasi disposizione che vieti la compensazione orizzontale in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, nonchè con riferimento alle norme del concordato preventivo e della liquidazione giudiziale delineate nel Codice della Crisi.