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Composizione negoziata della crisi dell’impresa “sopra soglia”: esiti delle trattative

L’art. 23 del D.Lgs. 14/2019 stabilisce, al co. 1, che quando – in esito alle trattative della composizione negoziata della crisi dell’impresa diversa da quella “minore” (art. 2, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 14/2019) – è individuata una soluzione idonea, le parti possono, alternativamente:

a)  concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti premiali di cui all’art. 25-bis, co. 1, CCI,  se, secondo la relazione finale dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni ;

b)  stipulare una convenzione di moratoria (art. 62 CCI);

c)  concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’art. 166, co. 3, lett. d), CCI (esenzione da revocatoria ordinaria e nella liquidazione giudiziale) e all’art. 324 CCI (esenzione dai reati di bancarotta semplice e fraudolenta preferenziale). Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Diversamente, se all’esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al co. 1 dell’art. 23 CCI, l’imprenditore può, in alternativa (co. 2):

a) predisporre il piano attestato di risanamento (art. 56 CCI);

b) domandare l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCI). La percentuale di cui all’art. 61, co. 2, lett. c), è ridotta al 60% (contro il 75%) se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto;

c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-sexies e 25-septies del D.Lgs. 14/2019);

d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal CCI, dal D.Lgs. 270/1999 o dal D.L. 347/2003.