L’art. 12, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 riconosce all’imprenditore commerciale e agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale oppure economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza di richiedere la nomina di un esperto indipendente, incaricato di agevolare le trattative dei creditori, al fine di individuare una soluzione per il risanamento, che può essere perseguito anche tramite il trasferimento dell’azienda oppure di uno o più rami della stessa (c.d. continuità indiretta). A questo proposito, l’art. 22, co. 1, lett. d), CCII consente al debitore di richiedere al Tribunale di essere autorizzato – previa verifica della funzionalità dell’atto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori – a trasferire, in qualunque forma, l’azienda o uno o più rami della stessa senza gli effetti di responsabilità solidale civilistica (art. 2560, co. 2, c.c.). Rimane, in ogni caso, ferma l’applicazione dell’art. 2112 c.c., secondo cui il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento. Il dipendente, con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., può, tuttavia, acconsentire alla liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Indipendentemente dalla predetta autorizzazione del Tribunale, non sono, pertanto, invocabili le deroghe relative dell’art. 2112 c.c. – nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo sindacale in ordine al mantenimento, anche parziale, dell’occupazione – delineate dall’art. 47, co. 4-bis, della L. 428/1990, salvo che le trattative con i creditori, nell’ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi, si concludano con una delle seguenti soluzioni della crisi previste dall’art. 23, co. 2, del D.Lgs. 14/2019:
- l’apertura della procedura di concordato preventivo in continuità indiretta, ai sensi dell’art. 84, co. 2, CCII, con trasferimento aziendale successivo all’avvio della procedura concorsuale;
- l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (ordinari, ad efficacia estesa oppure agevolati) ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 CCII, a condizione che non abbiano carattere liquidatorio.
Il medesimo beneficio dovrebbe, a mio sommesso avviso, essere riconosciuto anche nel caso di formulazione della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che preveda la cessione dell’azienda, a fronte del quale il Tribunale abbia assunto il decreto di cui all’art. 25-sexies, co. 3 e 4, CCII.
Analogamente, a prescindere dall’autorizzazione del Tribunale, non è possibile avvalersi della deroga assoluta dell’art. 2112 c.c. contemplata dall’art. 47, co. 5, della L. 428/1990, ad eccezione del caso in cui – in presenza di un accordo sindacale in merito al mantenimento, anche parziale, dell’occupazione – le trattative con i creditori, condotte all’interno del tentativo di composizione negoziata della crisi, si siano concluse con l’accesso alla procedura di liquidazione giudiziale o concordato preventivo liquidatorio (o con cessione dei beni), ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata. Ne dovrebbe, inoltre, discendere il raggiungimento dello stesso risultato pure nell’ipotesi di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, ai sensi dell’art. 25-sexies, co. 5, CCII.