L’art. 13, co. 3, del D.Lgs. 147/2020 ha integrato l’art. 87, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 (CCI, in vigore dall’1.9.2021), estendendo il contenuto minino obbligatorio del piano, nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale, al piano industriale e all’evidenziazione dei suoi effetti su quello finanziario.
L’art. 13, co. 5, del D.Lgs. 147/2020 ha riformulato il co. 1 dell’art. 91 CCI, precisando che il tribunale o il giudice delegato dispone l’idonea pubblicità, al fine di acquisire offerte concorrenti, esclusivamente quando il piano di concordato comprende una proposta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato.
L’art. 15, co. 1 del D.Lgs. 147/2020 ha riscritto il co. 6 dell’art. 94 CCI, relativo al potere del tribunale di derogare alla pubblicità e alle procedure competitive, in casi d’urgenza, per l’affitto o la cessione dell’azienda: è stata prevista la necessità di sentire il commissario giudiziale e che vi sia il rischio di compromissione irreparabile, e non generico, dell’interesse dei creditori al miglior soddisfacimento.
Il successivo co. 2 dell’art. 15 del D.Lgs. 147/2020 ha sostituito l’art. 97 CCI, chiarendo che sono inefficaci eventuali patti contrari alla prosecuzione dei contratti pendenti alla data della domanda di accesso al concordato preventivo.
È stato, inoltre, stabilito che, in caso di finanziamento bancario, l’istituto di credito ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori sino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i 120 giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e la notificazione di cui al co. 6 (art. 97, co. 14, CCI).
L’art. 18, co. 3, del D.Lgs. 147/2020ha riscritto l’art. 119 CCI, disponendo che il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale soltanto a seguito della risoluzione del concordato preventivo, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.