A seguito della presentazione del ricorso di concordato preventivo con riserva (art. 161, co. 6, del R.D. 267/1942), e sino al decreto di ammissione di cui all’art. 163 del R.D. 267/1942, che sancisce l’apertura della procedura di concordato preventivo, l’organo sindacale deve intensificare la vigilanza sugli assetti organizzativi adottati, anche in funzione della necessità di garantire il rispetto della par condicio creditorum: a questo proposito, si rammenta che, in tale orizzonte temporale, la società può compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli di natura straordinaria possono essere posti in essere soltanto se urgenti e previa autorizzazione del Tribunale (art. 161, co. 7, del R.D. 267/1942), e gli eventuali debiti che dovessero insorgere sono qualificati come prededucibili, ai sensi dell’art. 111 del R.D. 267/1942.
L’organo sindacale deve, pertanto, vigilare che il debitore:
- valuti attentamente quali siano gli atti qualificabili come di “ordinaria amministrazione” e quelli “urgenti di straordinaria amministrazione”, questi ultimi da assoggettare al preventivo parere del commissario giudiziale – se nominato – e, come anticipato, all’autorizzazione del Tribunale;
- non ponga in essere atti senza essere munito del potere necessario, suscettibili, quindi, di essere contestati dagli organi della procedura e valutati come atti commessi in frode ai creditori;
- non abusi del concordato preventivo, aumentando l’area della prededuzione e, quindi, anche alterando la par condicio creditorum, danneggiando i creditori anteriori alle pubblicazione del ricorso presso il Registro delle imprese, i quali subirebbero la riduzione della garanzia patrimoniale – depauperatosi l’attivo disponibile – in conseguenza della gestione “pre-concordataria” e produttiva di debiti prededucibili.
Qualora l’organo sindacale riscontri nella gestione concorsuale eventuali irregolarità, è opportuno che informi il commissario giudiziale, in modo da consentire allo stesso di notiziare tempestivamente il Tribunale, ai sensi degli artt. 173 e 185 del R.D. 267/1942: tale comportamento di vigilanza potrebbe, inoltre, essere valutato positivamente, quale esimente della responsabilità solidale con gli amministratori, in caso di uso distorto di questo strumento concorsuale.