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Contenuto e compilazione della fattura elettronica

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757/2018 premette che la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio di cui al D.M. 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente.

La trasmissione telematica al Sistema di Interscambio può riferirsi ad una fattura singola oppure ad un lotto di fatture, ai sensi dell’art. 21, co. 3, del D.P.R. 633/1972.

La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972 ovvero, nel caso di fattura semplificata, dal successivo art. 21-bis del Decreto IVA, nonché quelle ulteriori indicate nelle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del provvedimento 89757/2018. In particolare, nel caso della fattura ordinaria, e non semplificata, le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

  • data di emissione del documento;
  • numero progressivo della fattura, che la identifichi in modo univoco;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore e del cessionario o committente, dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del cedente o prestatore;
  • numero di partita IVA del cessionario o committente, o, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro UE, numero identificativo IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento, nell’ipotesi in cui il cessionario o committente agisca in qualità di soggetto passivo;
  • numero di codice fiscale, qualora il cessionario o committente non operi come soggetto passivo;
  • natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione;
  • corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio oppure abbuono;
  • aliquota IVA, ammontare dell’imponibile e del tributo con arrotondamento al centesimo di euro;
  • data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, in caso di cessione intracomunitaria di beni di trasporto nuovi di cui all’art. 38, co. 4, del D.L. 331/1993;
  • annotazione del fatto che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Ad integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura elettronica consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori, nonché altri elementi significativi: si pensi, ad esempio, alle informazioni necessarie alla corretta trasmissione del documento – dal mittente al Sistema di Interscambio, e da quest’ultimo al destinatario – oppure a quelle che permettono di integrare la fattura con i processi e sistemi gestionali di pagamento e, infine, ad ogni altra informazione che può risultare utile sulla base delle esigenze informative che intercorrono fra cliente e fornitore e delle tipologie dei beni ceduti e dei servizi prestati.

La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del suddetto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Al fine di semplificare e automatizzare il processo di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi i seguenti servizi:

  • un software installabile su personal computer, per predisporre la fattura elettronica. Per la redazione del documento con software privati, devono essere utilizzate le specifiche tecniche riportate nell’Allegato del provvedimento 89757/2018;
  • un’applicazione, accessibile mediante credenziali Fisconline ed Entratel, e una procedura web per la predisposizione e trasmissione al Sistema di Interscambio della fattura elettronica;
  • un servizio web attraverso cui è possibile la creazione di un QR-code (Quick Response code, codice a barre bidimensionale), che consentirà l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario o committente e del relativo “indirizzo telematico”;
  • un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o l’intermediario da questi incaricato, può indicare al Sistema di Interscambio il canale e l’indirizzo telematico utilizzabili per la ricezione dei file. Avvenuta la registrazione, il Servizio di Interscambio utilizzerà tale modalità per il recapito delle fatture elettroniche e delle note di variazione, indipendentemente da quanto è stato indicato nel campo “CodiceDestinatario”;
  • un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messe a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. I file restano disponibili sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio;
  • servizi web informativi, di assistenza e sperimentazione dei processi a cui è possibile accedere mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), credenziali Fisconline/Entratel o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, rimangono valide le disposizioni e le regole tecniche definite dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55.