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Continuità aziendale, novità del Decreto “Rilancio”

L’art. 38-quater, co. 1, del D.L. 34/2020, in vigore dal 19.7.2020, stabilisce che nella redazione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23.2.2020, e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis, co. 1, n. 1), c.c. è effettuata senza tenere conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite in nota integrativa, nelle politiche contabili di cui all’art. 2427, co. 1, n. 1), c.c.).

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative:

  • alle informazioni da esporre nella nota integrativa;
  • alla relazione sulla gestione, comprese quelle riguardanti i rischi e le incertezze concernenti gli eventi successivi;
  • alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Ai sensi del successivo co. 2 dell’art. 38-quater del D.L. 34/2020, anch’esso in vigore dal 19.7.2020, nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis, co. 1, n. 1), c.c. può comunque essere operata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso entro il 23.2.2020

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite in nota integrativa, nelle politiche contabili di cui all’art. 2427, co. 1, n. 1), c.c.), anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Rimangono ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da riportare nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle riguardanti i rischi e le incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

L’efficacia delle suddette disposizioni dell’art. 38-quater del D.L. 38/2020 è limitata ai soli fini civilistici.