La disciplina civilistica della copertura delle perdite d’esercizio (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.) non trova applicazione con riguardo alle perdite maturate dalla società che, trovandosi in uno stato di squilibrio economico-finanziario o reddituale tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza (art. 12, co. 1, del D.Lgs. 14/2019), abbia depositato un’istanza per la nomina dell’esperto della composizione negoziata (art. 17, co. 1-3, del D.Lgs. 14/2019). Al ricorrere di tale ipotesi, tale impresa può, infatti, avvalersi delle disposizioni speciali recate dal successivo art. 20, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, in virtù delle quali:
- con l’istanza di nomina dell’esperto, oppure con una dichiarazione successiva, l’imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4-6, e 2482-ter c.c., e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Si tratta, pertanto, di tutte le disposizioni che le società hanno potuto facoltativamente disapplicare, a norma del suddetto art. 6 del D.L. 23/2020, con riferimento alle perdite degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022;
- ai predetti fini, l’istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.
Un’analoga disciplina agevolativa è prevista, coerentemente con quanto già riconosciuto dalla Legge Fallimentare, nel caso di deposito del ricorso per l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi. In particolare, è stabilita la disapplicazione, sino all’omologazione, delle medesime norme richiamate dal suddetto art. 20, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 – e precisamente gli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4-6, e 2482-ter, 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c. – a partire dalla data del deposito della domanda di:
- omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 64, co. 1, del D.Lgs. 14/2019);
- misure cautelari e protettive ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 14/2019, e relativa ad una proposta di accordo di ristrutturazione (art. 64, co. 1, del D.Lgs. 14/2019);
- concordato preventivo (art. 89, co. 1, del D.Lgs. 14/2019) ;
- piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis, co. 9, del D.Lgs. 14/2019).
Rimane, in ogni caso, ferma – per il periodo anteriore al deposito delle domande di cui agli artt. 64, co. 1, 64-bis, co. 2, e 89, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 e della richiesta di misure cautelari e protettive (art. 64, co. 1, del D.Lgs. 14/2019) – l’applicazione dell’art. 2486 c.c., secondo cui:
- al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all’art. 2487-bis c.c., gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale (co. 1). In altri termini, a seguito del verificarsi di una delle situazioni di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., gli amministratori sono tenuti a convocare l’assemblea dei soci per l’assunzione degli opportuni provvedimenti, ancorchè questi ultimi potrebbero, poi, trovarsi a non deliberare, in quanto nel frattempo l’organo di gestione ha depositato una delle predette domande di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi (accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo o piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione);
- gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione degli obblighi di cui al punto precedente (art. 2486, co. 2, c.c.).
Alla luce di quanto sopra riportato, emerge, pertanto, che la disciplina civilistica “ordinaria” di gestione delle perdite trova, invece, applicazione – stante l’assenza di una specifica disposizione derogatoria – con riguardo agli accordi che danno esecuzione ai piani attestati di risanamento di cui all’art. 56 del D.Lgs. 14/2019 (salvo che tale strumento venga perfezionato nell’ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi, con la conseguente possibilità di avvalersi, a norma dell’art. 20, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, della sospensione degli obblighi civilistici di ricapitalizzazione, sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza).